Di questi tempi, con la ripartenza delle attività scolastiche in presenza, sono molte le domande che ruotano attorno all’organizzazione delle classiche gite di fine anno. In particolare, sono frequenti i dubbi riguardo il coinvolgimento dei docenti di sostegno. Ma cosa prevedono davvero le norme in materia?
Autonomia scolastica e non obbligo di partecipazione: facciamo chiarezza su ruoli e responsabilità
Come chiarito dal MIUR nel 2012, la programmazione di uscite didattiche e viaggi d’istruzione è in capo agli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Sulla base di quanto definito da Collegio docenti e Consiglio d’istituto, vengono stabiliti criteri e modalità organizzative.
Un aspetto cruciale riguarda la disponibilità degli insegnanti che accompagnano gli studenti. La partecipazione non è mai obbligatoria, ma frutto del libero consenso espresso durante le riunioni di programmazione. Lo stesso vale per i docenti di sostegno: anche qualora il proprio alunno con disabilità prenda parte alla gita, non sussiste alcun vincolo alla presenza.
In passato circolari ministeriali prevedevano la designazione di un accompagnatore qualificato in caso di studenti disabili, ma senza imporre tale figura al docente di sostegno. Oggi le norme confermano pienamente tale impostazione, riconoscendo i diritti e la professionalità di tutti i lavoratori della scuola.
Con questo breve articolo abbiamo voluto fare chiarezza su un tema ricorrente, nel rispetto dei principi di precisione e trasparenza informativa. L’autonomia e i processi partecipativi restano pilastri imprescindibili per il buon funzionamento del sistema educativo.
Leggi anche:
SBC: la divisione dei poteri dalla Dirigenza al rettorato scolastico
Segui i canali social di InformazioneScuola
Iscriviti al gruppo Telegram: Contatta @informazionescuola
Iscriviti al gruppo whatsapp
Iscriviti alla nostra pagina Facebook