Dal corrente anno scolastico, i docenti immessi in ruolo sono soggetti a un vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Questo obbligo, introdotto dal D.lgs. n. 59/2017 e successivamente modificato dal DL n. 36/2022 e dal DL 44/2023, rappresenta un elemento cruciale per la gestione del personale scolastico. Tuttavia, esistono alcune deroghe che consentono di aggirare tale vincolo in specifiche circostanze.
Il vincolo di permanenza: cosa comporta
I docenti neoassunti devono rimanere nella scuola di titolarità per almeno tre anni, inclusi l’anno di prova e, per i vincitori di concorso non abilitati, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione. Durante questo triennio, non è possibile richiedere trasferimenti o passaggi di ruolo, fatta eccezione per le situazioni previste dalle deroghe.
Tuttavia, è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione all’interno della provincia di titolarità, così come accettare supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto) per tipologie di posto o classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché l’anno di prova sia stato superato.
Le deroghe applicabili
Il vincolo triennale non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, né a coloro che rientrano nei casi previsti dall’art. 33, commi 5 e 6, della Legge 104/92 (disabilità grave propria o assistenza a familiari con disabilità). Inoltre, l’art. 34 del CCNL 2019/21 prevede ulteriori deroghe, tra cui:
– Genitori di figli minori di 12 anni (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi o affidatari).
– Docenti che assistono familiari con disabilità grave secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
– Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.
Queste deroghe consentono la partecipazione alle procedure di mobilità anche durante l’anno di prova.
Mobilità e prospettive future
Per i docenti che non rientrano nelle deroghe, il vincolo rimane stringente. Tuttavia, il rinnovo del CCNI per il triennio 2025/28 potrebbe introdurre modifiche significative, come un ampliamento delle categorie soggette a deroga o un innalzamento dell’età dei figli considerati per la mobilità.
Quesiti frequenti
Molti docenti si interrogano sulle possibilità offerte dalla normativa. Ad esempio, una docente con figli minori di 12 anni può richiedere mobilità interprovinciale durante l’anno di prova se rientra nelle deroghe previste. Altri casi specifici richiedono il superamento dell’anno di prova prima di poter accedere a determinate procedure.
In conclusione, il vincolo triennale rappresenta una sfida per molti insegnanti, ma le deroghe offrono margini di flessibilità in situazioni particolari. Resta fondamentale monitorare le evoluzioni normative per cogliere eventuali opportunità future.
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