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Valorizzare il Personale Educativo nel sistema formativo, la risposta del MIUR

Questa la risposta del Miur alla interrogazione dell’on. Camilla Sgambato.

 

COMUNICATO STAMPA – “Sulla base delle nuove norme introdote dalla Legge n.107 del 2015, sarà possibile riesaminare anche la disciplina relativa alla categoria del Personale Educativo, valorizzando anche questo settore del nostro sistema formativo”.

Questa la risposta del Miur alla interrogazione presentata dal deputato del Pd Camilla Sgambato a favore dei docenti educatori (classe di concorso PPPP), che sono stati presi in ignorati nel piano assunzionale della Buona Scuola.

Il deputato dem nella sua interrogazione aveva chiesto spiegazione al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini sulla disparità nei confronti dei docenti precari educatori dei convitti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel 2002, cioè quando hanno conseguito l’abilitazione con concorso bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: esclusi dalle assunzioni della legge 107 e dalle procedure concorsuali.

“Eppure la citata legge stabilisce, che l’appartenenza alle graduatorie ad esaurimento fosse il requisito fondamentale per accedere al piano assunzionale nazionale, per le fasi B e C e il personale educativo ne fa parte al pari dei docenti.” Si legge nell’interrogazione.

Il Miur a tale osservazione ha risposto di aver autorizzato per quest’anno l’immissione in ruolo di 53 educatore, pari al 2,3% dell’organico. Un numero piuttosto esiguo che non permetterà mai di esaurire le Gae PPPP, considerando pure le poche istituzioni educative esistenti in Italia.

Il deputato ha anche sottolineato la equiparazione del Personale Educativo , in tutto e per tutto, ai docenti della scuola primaria, sia secondo il lontano decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121), sia sulla base di una serie di espressioni della Corte dei conti e del Tar del Lazio. Tra l’altro la classe di concorso di appartenenza del personale educativo è la L030 «Pedagogia e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 nell’area funzione docente e finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori”.

“Purtroppo – ha messo in eivdenza la Sgambato – i docenti educatori continuano ad essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con una mobilità inesistente. Il personale educativo non ha potuto accedere al concorso a cattedra, poiché la classe di concorso L030 (III), equiparata in tutto e per tutto ai docenti della scuola primaria, non viene evidentemente considerata un’abilitazione a tutti gli effetti come quella invece conseguita dai docenti nella classe di concorso EEEE” .

Eppure l’ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e la successiva ordinanza cautelare n. 4823/2016 depositate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo abilitato di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al concorso docenti scuola primaria, contrariamente a quanto disposto dal decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

A queste osservazioni della Sgambato il Ministero ha risposto che “con riferimento alla possibità di considerare il titolo di accessso alla professione di educatore nelle istituzioni educative statali, come titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola primaria, ad oggi è possibile il transito a questo ruolo per il solo personale educativo che sia in possesso del titolo di diploma magistrale, se conseguito prima del 2002, e laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria”.

Quindi secondo il Miur sebbene la giurisprudenza equipari il ruolo del personale educativo a quello del personale docente, non equipara i titoli di accesso che restano distini rispetto a quelli indispensabili per accedere al ruolo di docente della scuola primaria.

Una contraddizione incomprensibile. Il personale educativo ha una abilitazione equiparata a quella dei docenti della primaria, ma non può insegnare alla primaria. Il personale educativo non demorde e continuerà la sua battaglia legale.

Intanto aspetta il “riesame della disciplina della categoria, come previsto dalla legge 107, e come risposta del Miur alla interrogazione della Sgambato. Lo stesso deputato ha promesso a tali docenti che non abbasserà la guardia, pretenderà e vigilerà sulla effettiva realizzazione di quanto il Miur ha dichiarato.

Filippa Antinoro

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