FLC-CGIL. Il 15 maggio 2013 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2013-2014.
Ora si dovrà attendere l’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica per la sottoscrizione definitiva che, presumibilmente, potrà esserci entro fine giugno. Solo allora si conoscerà le date di scadenza per la presentazione delle domande che, presumibilmente, saranno entro la fine di luglio per i docenti ed ai primi di agosto per gli Ata.
Come anticipato nella notizia sul nostro sito del 23 aprile scorso il Miur intende dare disposizioni per “sperimentare” la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria riguardanti la scuola dell’infanzia e primaria con procedura on-line (attraverso POLIS), analogamente a quanto già fatto per le domande di mobilità. Fanno eccezione le domande di assegnazione provvisoria tra province diverse. A tal fine verrà attivata anche una formazione specifica per gli operatori degli ATP. Il restante personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli educatori, i docenti di religione cattolica ed il personale Ata continuerà a presentare domanda sui consueti moduli cartacei.
Il nostro giudizio
La FLC CGIL esprime soddisfazione per la firma della pre-intesa perché si riafferma, innanzitutto, il contratto quale fonte normativa dell’intera materia e, poi, perché sono stati recepiti diversi punti importanti richiesti dalla FLC CGIL. Su tutti si evidenzia ancora una volta la “Premessa” al contratto, con cui si ribadisce il Ccnl vigente quale fonte normativa unica sulla mobilità e utilizzazioni del personale ed il ruolo delle RSU nella contrattazione di scuola su tutte le materie previste sempre dal CCNL vigente.
Inoltre, viene confermata la fascia di tutela per chi ha perso posto negli ultimi anni (diritto a presentare domanda di utilizzazione per tutti coloro che hanno perso posto e sono stati trasferiti a domanda condizionata fino a 9 anni). Si tratta di un punto importante anche alla luce del dimensionamento della rete scolastica che prosegue in alcune regioni.
Limitato il divieto quinquennale a poter presentare anche la domanda di assegnazione provvisoria per una diversa provincia da parte dei neo assunti a partire dal 1 settembre 2011 (divieto previsto dalla legge n. 106/2011). Infatti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria, ad esempio, le lavoratrici madri, o in alternativa i lavoratori padri, che hanno figli di età non superiore a 8 anni in analogia con la possibilità di fruizione dei congedi parentali.
Sono state ampliate le possibilità di utilizzo del personale in esubero anche su progetti, in via sperimentale, di attuazione dell’organico di scuola o su reti di scuole, oppure per attività di supporto didattico alla realizzazione dei percorsi formativi negli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Si stabilisce anche che il personale in esubero potrà essere utilizzato per progetti di potenziamento (es. aumento numero ore di laboratorio nel biennio) recupero e dispersione scolastica. Ulteriori precisazioni sono state introdotte nelle utilizzazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nei licei musicali e coreutici al fine di renderle certe e trasparenti a livello nazionale, ivi compresa la tutela dei precari che vi hanno già prestato servizio per almeno un anno. Previsto anche un articolo specifico per l’utilizzo dei DSGA che si trovano in situazione di esubero (sia per effetto del massiccio dimensionamento, sia per effetto delle norme previste dalla legge n. 183/2011 e riguardanti le titolarità nelle scuole sottodimensionate).
L’unico punto negativo di questo contratto, su cui la FLC Cgil si è riservata la presentazione di una specifica dichiarazione a verbale al momento della firma definitiva, riguarda il mancato riconoscimento della precedenza assoluta nelle utilizzazioni, a domanda, sui posti di Dsga disponibili per l’intero anno, per chi è inserito nella graduatoria degli idonei per la mobilità professionale. Il contratto attuale la prevede già (all’art. 14 c. 8), ma solo “nell’ambito dell’ordine delle operazioni” ivi previste (prima i titolari della seconda posizione interni alla scuola, poi i destinatari della prima posizione o incarico art. 47, sempre se interni alla scuola, infine utilizzazione di assistenti amm.vi esterni sulla base dell’elenco provinciale di chi ha fatto domanda) e non in assoluto. La FLC Cgil si è battuta con determinazione per prevedere questa precedenza nel contratto, ma si è trovata davanti all’indisponibilità a qualsiasi modifica del vecchio testo, non solo da parte dell’amministrazione, ma anche da parte delle altre organizzazioni sindacali.
Sintesi di alcuni punti salienti e novità
- Utilizzazioni. Confermato fino a 9 anni il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto. Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio, per non averla presentata affatto, a partire dall’anno scolastico 2005-2006 e successivi, a condizione che tutti gli anni abbiano chiesto di rientrare
- Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media, le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato, le ore per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, concorrono anch’esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l’insieme delle operazioni annuali di competenza dell’UST (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del dirigente scolastico della singola scuola (art. 6 c. 1)
- Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su altra scuola negli ultimi 9 anni, ha diritto a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola precedente o in altre scuole più vicine. Qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi siano inferiori al personale da utilizzare, si è stabilito comunque il diritto a rientrare nella scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio, se si appartiene a classe di concorso o tipologia di posto in esubero in ambito provinciale per attività di arricchimento e potenziamento nell’ambito del POF. Tali provvedimenti saranno adottati, nei limiti del riassorbimento dell’esubero, per tutto il personale che lo richiederà esplicitamente nella domanda e tenendo conto dell’ordine di graduatoria (art. 5 c. 5 e c. 9). In presenza di personale a disposizione nella scuola, e ferme restando le competenze degli OO.CC e della contrattazione di scuola, sarà possibile adottare, nel POF, anche una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti delle stessa disciplina e/o tipologia di posto.
- Regolate le modalità di utilizzazione (con domanda su carta libera) del personale di educazione musicale e di strumento, in possesso del titolo, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall’esubero, ed anche per altra provincia (nel caso in cui nella propria non siano ancora stati attivati corsi di liceo musicale). Nel contratto si è anche chiarito che, preso atto del numero di posti da coprire e, quindi, del numero di utilizzazioni da effettuare, prima si effettuano le conferme sui posti o sulla quota oraria già assegnata in questo anno scolastico, poi le nuove utilizzazioni (o completamenti) se spettanti in base alla posizione in graduatoria. Le nuove utilizzazioni dei titolari nella provincia precedono quelle dei titolari da fuori provincia.
- Esuberi. Il personale in esubero, titolare DOP e senza sede, potrà essere utilizzato, prima a domanda e poi anche d’ufficio, sulla base del titolo di studio. Fa eccezione l’utilizzazione sui posti di sostegno per i quali l’utilizzazione d’ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
- Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d’ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e solo se non vi sono posti disponibili nell’organico di fatto, neanche su spezzoni e neanche a seguito della messa a disposizione nella scuola di provenienza dei docenti trasferiti d’ufficio in altra scuola. Tali provvedimenti d’ufficio potranno essere comunque adottati solo per classi di concorso e/o posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza (art. 5 c. 6).
- Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell’ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall’individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 10).
- Il personale ITP in esubero potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che possono essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti e negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25.1.2008 e successive norme applicative, qualora richiesto dagli stessi ITS e se previsto da specifici accordi regionali.
- Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all’art. 7 c. 1 (per i docenti) e all’art. 18 c. 1 (per gli ATA), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici. Il personale docente assunto a decorrere dal 1 settembre 2011, per effetto della legge n. 106/2011, art. 9 comma 21, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 5 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII non sono soggetti a tale blocco. Pertanto, tra coloro che potranno presentare domanda, vi sono anche le lavoratrici madri e padri (anche adottivi o affidatari) con figli fino a 8 anni di età.
- Precedenze (art. 8 e 19). Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande. Per quanto riguarda le certificazioni riguardanti la L. 104, si ricorda che sono valide anche quelle “rivedibili” a condiziona che la stessa sia prevista in data successiva all’avvio dell’anno scolastico di utilizzazione e assegnazione.
- Per il personale ATA è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità annuale verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d’ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
- Utilizzo dei DSGA in esubero. Ampliata la gamma delle possibilità di utilizzo dei DSGA in situazioni di esubero. L’utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l’utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui centri per l’educazione degli adulti, nelle attività di supporto all’autonomia scolastica presso gli RSR e ATP e nei progetti su reti di scuole.
- Copertura dei posti di DSGA per tutto l’anno. All’art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall’attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel CCNI sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito di queste operazioni, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area A a B, costituisce titolo di precedenza (comma 8). Su questo punto la FLC Cgil si è battuta per far riconoscere la precedenza assoluta nelle utilizzazioni, a domanda, sui posti di Dsga per l’intero anno per chi è inserito nella graduatoria degli idonei per la mobilità professionale, ma si è trovata davanti l’indisponibilità a qualsiasi modifica del vecchio testo, non solo da parte dell’amministrazione, ma anche da parte delle altre organizzazioni sindacali.
Si allega il testo della pre-intesa, con evidenziate in grassetto le modifiche rispetto al testo dello scorso anno.
- ipotesi ccni utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a s 2013 2014 del 15 maggio 2013