Un professore che esercita l’attività di avvocato può proporre cause contro la sua Amministrazione e quindi il Ministero dell’Istruzione? La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25.03.2024 ha stabilito di si!

L’oggetto del giudizio ha riguardato la vicenda processuale di un docente/avvocato che era stato sanzionato dall’U.P.D. (ufficio procedimenti disciplinari) dell’Ambito Territoriale di Bologna – con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – perché secondo l’UPD disattendo il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali aveva assunto il patrocinio in controversie nelle quali era parte il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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In primo grado il Tribunale di Bologna decideva la causa con la sentenza n. 443/2023 con la quale, statuiva: «(…) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione», pertanto, il magistrato poneva rilevante importanza alla circostanza che il docente/avvocato aveva sempre richiesto e ottenuto regolare autorizzazione all’esercizio della professione forense da parte il Dirigente Scolastico il quale non aveva posto alcuna limitazione all’esercizio.

Avverso la predette sentenza il Ministero dell’istruzione e del Merito ricorreva in Appello e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, preliminarmente ha evidenziato che in mancanza di un generalizzato divieto normativo – e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS – non vi era motivo di ritenere che il professore/avvocato avrebbe dovuto astenersi dall’assumere il patrocinio contro l’amministrazione datrice di lavoro.

Dunque, la Corte di Appello di Bologna ha stabilito l’indubbia e incontestata compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l‘impiego pubblico del docente/avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo «previa autorizzazione del direttore didattico o del preside” – autorizzazione che pacificamente il docente ha ottenuto nel corso degli anni – e a condizione che il suo esercizio non era di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e era compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio».

Quindi, nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all’esercizio della professione forense, concesse negli anni, conteneva limitazioni.

In conclusione, la Corte di Appello di Bologna – condannando anche alle spese di lite il Ministero appellante – ha stabilito che deve escludersi la perdurante vigenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto per i docenti che svolgono al contempo la professione forense a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.

Avv. Gianfranco Nunziata

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