Il periodo natalizio si avvicina e, come ogni anno, sorgono dubbi e questioni relative alla gestione delle ferie per i docenti, in particolare per quelli a tempo determinato. Le normative attuali stabiliscono precise modalità per la fruizione delle ferie e le responsabilità dei dirigenti scolastici in merito.
Secondo la normativa vigente, le ferie per i docenti non possono essere assegnate d’ufficio. Infatti, l’articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012 stabilisce che i docenti, sia a tempo determinato che di ruolo, devono richiedere esplicitamente le ferie. Durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua o l’estate, i docenti rimangono a disposizione della scuola, ma non sono obbligati a richiedere ferie in questi periodi. Pertanto, ogni circolare interna che preveda il collocamento automatico in ferie è illegittima.
Anche nei periodi di sospensione delle lezioni, i docenti non sono in ferie se non ne fanno espressa richiesta. La Cassazione ha più volte ribadito che, sebbene i docenti non debbano recarsi a scuola, possono svolgere attività legate al loro ruolo, come la progettazione didattica o la preparazione di riunioni. Se, invece, è prevista una convocazione urgente, come un consiglio di classe straordinario, il docente dovrà presentarsi a scuola anche senza aver richiesto le ferie.
I dirigenti scolastici giocano un ruolo cruciale nella gestione delle ferie, come stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza. Devono informare i docenti in modo chiaro e tempestivo sulle ferie maturate e sulle modalità di richiesta. Inoltre, devono invitarli formalmente a richiedere le ferie, avvisandoli che, in caso contrario, perderanno il diritto a fruirne e a ricevere l’indennità sostitutiva.
Se il docente non richiede le ferie e non riceve un avviso formale dal dirigente scolastico, ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva. La Cassazione ha chiarito che, in caso di mancata richiesta di ferie e di mancata comunicazione da parte del dirigente, il docente ha il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. Inoltre, questo diritto si prescrive dopo 10 anni, garantendo così una protezione a lungo termine per i docenti.
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