Il Bonus 10 punti a chi spetta e a chi no.
A) La norma è stata introdotta dal CCDN del 27.1.2000.
Il punteggio aggiuntivo, detto Bonus pari a 10 punti è valido:
1) ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio;
2) ai fini della determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2009/2010;
3)ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.
B) Beneficiari del punteggio aggiuntivo.
Per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21 nonché per la determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2009/2010, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:
1) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2002/2003 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
2) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2003/2004 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
3) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2004/200 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003, nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
4) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2005/20 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004, nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 e nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
5) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2006/20 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005, nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 e nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
6) i docenti in possesso del bonus dall’a.s. 2007/2008 e cioè i docenti che nell’a.s. 2004/2005 per l’anno scolastico 2005/2006, nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 e nell’a.s. 2006/2007 per l’a.s. 2007/2008 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
C) Ai docenti di cui ai punti 1) ,2) , 3) , 4), 5), 6) e solo a loro viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato negli otto anni precedenti o presenteranno per l’a.s. 2020/2021 domanda di trasferimento condizionato in quanto individuati soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti ( comune e lingua straniera) dell’organico dello stesso circolo didattico; la richiesta, nell’ottennio di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti. Non perde altresì il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. ( cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI del 6.3.2019).
D) I docenti di cui al punto 1) , 2) , 3), 4) 5), che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI.
F) I docenti di cui al punto 1), 2),3) 4), 5), 6), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l’a.s. 2003/2004 e seguenti , per l’a.s. 2004/2005 e seguenti , per l’a.s. 2005/2006 e seguenti , per l’a.s. 2006/2007 e seguenti , per l’a.s. 2007/2008 e seguente, per l’a.s. 2008/2009 , non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti. Analogamente i docenti che hanno presentato domanda di mobilità per l’a.s. 2009/2010 , non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, essi non perderanno il bonus di 10 punti. Ovviamente non hanno perso il bonus i docenti in possesso del bonus che non hanno presentato domanda di mobilità negli anni scolastici successivi.
G) I docenti di cui ai punti 1), 2) , 3), 4) 5), 6) hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale per l’ a.s. 2004/2005, per l’a.s. 2005/2006, per l’a.s. 2006/2007 , per l’a. 2007/2008 e per l’anno scolastico 2008/2009 e nei successivi anni scolastici fino al 2019/20..
H) Il punteggio aggiuntivo di punti 10, una volta acquisito, non si perde nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito interprovinciale: il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo e l’assegnazione provvisoria.
I) Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio “una tantum” cioè per una volta sola.
L) L’anno scolastico 2007/2008 è stato l’ultimo anno scolastico utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
M) Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008, quindi anche per la mobilità relativa all’a.s. 2020/21 , scadenza domanda 21.4.2020 (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 20.12.2007).
N)Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è sufficiente barrare l’apposita casella del modulo domanda; è poi richiesta un’ autocertificazione su modello predisposto dal M.I.
Libero Tassella.