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Trasferimenti da Regioni sature a regioni con possibilità occupazionali. Limiti e contraddizioni del DL 126/99

Oggi, ho ricevuto diverse domande su questa problematica. Cioè la possibilità di trasferirsi per l’immissione in ruolo in altra Regione dove le graduatorie sono esaurite e avanzano posti vacanti destinati al reclutamento che non si realizza per mancanza di candidati in graduatoria.

La questione é ora disciplinata per la prima volta dal comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 126 del 29.10.2017, pubblicato sulla G.U. del 30.10.2019, dopo la firma del Presidente della Repubblica. Dalla lettura del comma 7 si evince che la norma introdotta e che sarà poi disciplinata operativamente da successive disposizioni ministeriali, riguarda solo l’anno scolastico 2020/21 e si riferisce ai soli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e cioè i docenti inseriti nelle graduatorie regionali del 2016 e in subordine i docenti inseriti nelle graduatorie regionali GM..RE.

Quindi la disposizione di cui al comma 7 non riguarderà i docenti inseriti nelle GAE per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le GAE purtroppo non sono citate nel comma 7. Aggiungiamo ancora che il comma 7 non riguarda le graduatorie regionali dei concorsi per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria 2016 e quelle regionali ad esaurimento dei concorsi speciali per la scuola infanzia e primaria del 2019 e ancora la disposizione non si estenderà agli anni successivi all’anno scolastico 2020/21. Questo sempre stando alla lettera del comma 7.

Quindi se il comma 7 dell’art.1 del DL 126 resterà nell’attuale versione non prenderà in considerazione i docenti delle Gae ( i cosiddetti precari storici) e i docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Su questo problema sindacati e partiti dovrebbeto presentare un emendamento per modificare e integrareil comma 7.

Infine una considerazione, dopo la lettura del decreto. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado almeno i posti destinati alle Gae nella scuola secondaria di primo e secondo grado pari al 50%, se saranno esaurite, non saranno destinate ai docenti che si vogliono trasferire da altra Regione, per loro il trasferimento non é previsto, bensì tutti o in quota parte ai vincitori della procedura speciale che prevede 24.000 posti di assegnare in tre anni a partire dal prossimo anno scolastico e ancora negli anni successivi.
E per la scuola primaria e dell’infanzia in Gae? Potranno trasferirsi in altra Provincia nelle provincie dov esse sono esaurite? Resta un grande punto interrogativo, che i politici e i sindacati dovranno ora chiarire.

Mi auguro di essere stato chiaro nella descrizione della problematica che i diretti interessati conoscono molto bene dal tenore delle domande che ho ricevuto in questi giorni.

Libero Tassella

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