Il TAR del Lazio boccia il ricorso degli ITP e compensa le spese fra le parti
Altra doccia fredda per chi ha scelto il ricorso per il riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio e quindi l’inserimento in GaE. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) (N. 05101/2017 REG.PROV.COLL. N. 01671/2017 REG.RIC.), la respinge e condanna i ricorsisti a compensare le spese fra le parti. I ricorrenti chiedevano l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare:
A) del DECRETO MINISTERIALE N. 495 del 22.06.2016, recante integrazione ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo 2014/2017, nella parte in cui non consente l’inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali Insegnati Tecnico Pratici con il DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA ed il DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE, nemmeno in una fascia aggiuntiva (IV fascia), e nella parte in cui, pur essendo un aggiornamento, non prevede loro alcuna possibilità di inserimento e modalità di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line.
B) della Nota Tecnica 22/6/2016, n. 16827, nella parte in cui, prescrivendo la modalità on line per la presentazione della relativa domanda di integrazione e aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), non prevede per i ricorrenti alcuna altra modalità applicativa di trasmissione della domanda, impedendone la presentazione;
C) del Decreto Ministeriale N. 27 del 2007;
D) del Decreto Ministeriale N. 643 del 2016 sulle Graduatorie d’Istituto nella parte in cui non ammette i ricorrenti, in qualità di Insegnati Tecnico Pratici con il DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA ed il DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE in I^ fascia anziché in III^ fascia;
E) del Decreto Ministeriale 1/4/2014, n. 235, la cui applicazione è richiamata all’art. 5 del cit. D.M. 495/16 (cfr. doc. 1), avente ad oggetto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17, nella parte in cui vieta l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti, in qualità di Insegnati Tecnico Pratici con il DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA ed il DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE.
F) di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal M.I.U.R. e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;
G) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;
e per l’effetto, e comunque:
PER IL RICONOSCIMENTO PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA
Del diritto del personale docente in possesso del DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA ed il DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE ad essere collocato nella III^ Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, con le rispettive classi di concorso o in subordine nella IV^ Fascia o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I^ o II^ Fascia Graduatoria d’Istituto.
PER LA CONDANNA EX ART. 30 COMMA 2 C.P.A.
dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione del DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA ed il DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE quale titolo idoneo per essere speso per ottenere l’iscrizione nella III^ Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, prima del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 e della successiva e numerosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1089/2015, 1973/2015 e 3628/2015, escludendo, di fatto, i ricorrenti, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all’attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l’effetto, consentendo l’ammissione nelle Graduatorie ad Esaurimento comunque in I^ o II^ Fascia Graduatorie d’Istituto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell’art.60 cpa, sussistendone i presupposti, trattandosi di questione in parte analoga a quella decisa con sentenze n. 12223/2016, n. 10112/2016 e n. 3285/2017 di questa Sezione;
che, infatti, per i ricorrenti che hanno acquisito il diploma tecnico-pratico ITP successivamente alla “chiusura” delle graduatorie permanenti a seguito dell’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – secondo quanto risulta dai documenti allegati agli atti – il ricorso deve essere respinto;
che, in particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015, con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, nella parte in cui precludono qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall’art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall’art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011;
Considerato che anche l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/2016, sesta sez. CDS si è pronunciata in merito alla chiusura delle Gae;
che, pertanto, con riferimento alla fattispecie specifica – relativa alla richiesta di inserimento in GAE di docenti ITP- trattandosi di abilitazione conseguita successivamente alla chiusura delle GAE, è del tutto irrilevante che i docenti “tecnico/pratici” siano ammessi all’insegnamento con il mero possesso del diploma di maturità professionale accompagnato da specifico diploma di qualifica e che sia mai stato attivato alcun percorso abilitante ordinario (atteso che l’unica possibilità di abilitazione loro concessa è stata appunto quella del PAS istituito nel 2013 dal DM 81/2015), in virtù del quale i docenti ITP possono partecipare ai concorsi che costituiscono il canale ordinario di reclutamento dei docenti;
che, invece, per quanto riguarda i docenti ITP che hanno conseguito il titolo prima della chiusura delle GAE il ricorso – prescindendosi dai profili di inammissibilità del ricorso per non avere i ricorrenti tempestivamente impugnato il D.M. n.235 del 1 aprile 2014, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto presupposto immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti – deve essere respinto, atteso che le GAE per espressa previsione del legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M. n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 425/2016 per l’annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004) ma non sono consentiti “nuovi” inserimenti, per i quali deve avrebbe dovuto attendersi l’emanazione del D.M. 2017/2020, se non fosse che l’art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 ha prorogato la validità di tali GAE fino all’a.s. 2019/2020;
che comunque, nelle more della decisione dell’Adunanza Plenaria sull’ordinanza di rimessione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Considerazioni finali
La questione ITP è stata più volte affrontata da questo portale (che a differenza di qualche interessato) non ha alcuna intenzione di promuovere ricorsi di alcun tipo. Tuttavia si è cercato di screditare l’operato della Redazione che invece viene confermato (purtroppo per i precari) dalle sentenze. La Redazione di InformazioneScuola ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere che le soluzioni delle problematiche della scuola debbano essere principalmente risolte con l’azione politica e sindacale, ma anche con i ricorsi; ma con i ricorsi che abbiano fondamento e non con quelli improvvisati promossi dal primo che si sveglia al mattino improvvisandosi associazione promotrice di ricorsi anche perché – lo sottolineiamo – si illudono i precari e si gioca anche con le loro speranze. Per di più il ricorso, secondo quanto si legge dalla sentenza, sembra che questo ricorso non avesse alcuna possibilità di giungere a sentenza favorevole. Adesso la speranza di molti precari ricorsisti è riposta nelle prossime sentenze del TAR del Lazio che dovrebbero arrivare entro il mese di luglio. Con questi ricorsi chiedevano l’iscrizione in seconda fascia oltre che alle GaE sulla falsa riga dei diplomati magistrale.