Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto Semplificazioni, che potrebbe introdurre importanti novità per quanto riguarda le supplenze su posto di sostegno. L’articolo 16 della bozza, in particolare, prevederebbe la possibilità di confermare in continuità didattica i docenti precari su posto di sostegno, su richiesta della famiglia dello studente disabile e previa valutazione del dirigente scolastico.
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La norma mira – secondo il governo – a tutelare i diritti degli alunni con disabilità e a favorire una relazione educativa serena tra studente e insegnante, garantendo al docente in possesso di titolo di specializzazione la precedenza assoluta sul medesimo posto di sostegno dell’anno precedente. Tale conferma avverrebbe ferme restando alcune condizioni previste dalla legge.
La bozza estenderebbe tale possibilità anche a docenti privi di titolo ma inseriti in graduatorie di sostegno oppure che abbiano maturato esperienza su posto di sostegno. Si tratta ancora solo di una bozza che deve essere approvata, ma che potrebbe semplificare le procedure e tutelare la continuità didattica per gli alunni disabili.
La novità voluta dal ministro dell’Istruzione non trova però d’accordo i sindacati della scuola, ma anche gli stessi precari.
Supplenze su posto di sostegno 2024/25, ecco la bozza dell’art. 16 del DDL Semplificazioni
ART. 16 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì alle seguenti categorie di personale docente:
a)docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b)docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
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