Gli insegnanti precari, come quelli di ruolo, possono avvalersi dell’aspettativa per motivi familiari o personali ma ciò comporta la mancata retribuzione e il rinvio dell’anno di prova per gli incarichi finalizzati al ruolo. Analizziamo due casi concreti.
Una docente di Bologna iscritta in prima fascia GPS sostegno potrà chiedere aspettativa se assunta tramite procedura straordinaria, per gestire la concomitanza con il congedo parentale per la figlia di 18 mesi. Il dirigente scolastico potrà così disporre il rinvio dell’anno di prova all’anno successivo, senza che ciò pregiudichi l’assunzione a tempo indeterminato una volta superata la prova.
Un’altra insegnante, iscritta in seconda fascia GPS sostegno e ammessa al percorso TFA, potrà richiedere part-time all’assunzione oppure aspettativa temporanea nel corso dell’anno per conciliare lo svolgimento del corso con l’attività didattica, se necessario. L’aspettativa, della durata massima di 12 mesi anche frazionati, è infatti concessa dal CCNL sia per motivi personali che di studio.
In sintesi, i docenti precari hanno gli stessi diritti di quelli di ruolo per quanto riguarda l’aspettativa, che permette di rinviare l’anno di prova senza pregiudicare l’assunzione a tempo indeterminato. Questo agevola la conciliazione tra impegni lavorativi e personali/formativi.
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