Supplenze e precedenti penali, proviamo a rispondere ai tanti lettori che spesso scrivono per chiedere chiarimenti, come una nostra affezionata lettrice la quale ci pone una serie di domande riguardanti l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze (GPS) di un suo familiare il quale in passato ha riportato alcune condanne penali. Rispondiamo analizzando i casi di “precedenti penali ostativi” che possono impedire la convocazione.
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Supplenze e reati ostativi
La normativa richiama espressamente il d.lgs. 235/2012, elencando una serie di reati che impediscono l’accesso alle graduatorie e l’attribuzione di incarichi. Tra questi ricordiamo: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, corruzione, concussione, peculato. Ma anche reati contro la persona come la prostituzione minorile.
I precedenti per droga
Nel caso specifico, emergono condanne per reati di cui al Testo Unico stupefacenti. Chi ha riportato condanne definitive per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 TUS, come produzione, traffico, detenzione illecita di droghe, non può essere convocato.
In breve sintesi e per concludere, per avere certezza sulla propria posizione è sempre consigliabile verificare con l’Ufficio Scolastico la presenza o meno di precise “condizioni ostative”. Solo in assenza di queste si potrà essere chiamati per le supplenze nelle scuole.
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