Più volte ci siamo accupati della questione relativa il limite dei 36 mesi per le supplenze introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) allo scopo di arginare la valanga di ricorsi che sta intasando i tribunali e “costretto” il governo a correre ai ripari introducendo questo limite assurdo.
E’ inutile ribadirlo, come è facile intuire le vittime ancora una volta sono i precari e le loro famiglie.
Come è inutile ribadire che tale norma a nostro avviso è palesemente incostituzionale, ma a questo ci penseranno i professionisti dei ricorsi che non si lasceranno sfuggire l’occasione e organizzeranno ricorsi personali o collettivi.
Ma andiamo al comma 131 della legge 107/15 che recita: “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
Va precisato, tuttavia, che tale divieto riguarda le supplenze su posto vacante e disponibile quindi riguarda le supplenze annuali ma scusate se è poco.