La gestione delle supplenze brevi tra i diversi plessi di uno stesso istituto scolastico è una questione di rilevante interesse per i docenti, soprattutto in questo periodo dell’anno segnato dagli inevitabili picchi di assenze.
Cerchiamo di fare chiarezza e di riassumere cosa dice effettivamente la normativa vigente in merito alla possibilità per i docenti di svolgere incarichi di supplenza anche in plessi diversi da quello di propria assegnazione.
In primo luogo, va ricordato come la legge 107/2015 abbia introdotto il principio dell’organico dell’autonomia, che accorpa tutti i docenti di una scuola in un unico organico a prescindere dal plesso di assegnazione. I singoli docenti sono quindi assegnati dal dirigente ai plessi tramite atto formale, ma fanno tutti parte del medesimo organico dell’istituto.
Proprio in virtù di questo, la norma consente al dirigente di effettuare supplenze temporanee fino a 10 giorni impiegando personale già facente parte dell’organico, anche se originariamente assegnato ad altri plessi.
A tal fine è necessario però un provvedimento del dirigente che incarichi formalmente il docente a svolgere servizio in un plesso diverso.
In definitiva, è ammesso che i docenti possano sostituire brevemente colleghi di altri plessi, attraverso l’emissione del dovuto atto da parte del dirigente scolastico e senza variazioni economiche per il supplente.
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