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Supplenze brevi, retribuzione delle festività e del giorno libero

La questione delle supplenze brevi e del pagamento delle giornate di festività comprese nella durata del contratto o il giorno libero, spesso e volentieri finiscono per creare disguidi e incomprensioni. A rimetterci è sempre il precario che a volte non si vede retribuire ad esempio la giornata del sabato e della domenica, anche in continuità di contratto.

 

Retribuzione supplenze e durata del contratto

La durata del contratto riguardante le supplenze temporanee, deve tenere presente che:
1)le festività, anche infrasettimanali, il giorno libero, i giorni di sospensione non previsti al momento della stipula che cadono durante all’interno del periodo di assenza del titolare sono comprese nella durata del contratto e sono retribuite;

2)come avviene per le supplenze brevi dei docenti, anche per il personale Ata vale la norma (nota 13650/13) in cui un’assenza senza soluzione di continuità (anche in presenza di più certificati/motivazioni)del titolare che comprende un periodo di sospensione predeterminato delle lezioni (vacanze festività natalizie, pasquali o elezioni) è coperto da un unico contratto solo nel caso in cui vi sono almeno 7 giorni prima e dopo la sospensione stessa.

L’Aran ha chiarito che la situazione si realizza a prescindere da quali siano le tipologie di assenza del titolare.

Quindi che sia un’unica o più richieste presentate in successione;

3) il contratto parte dalla data di effettiva assunzione, che non può essere un giorno festivo o il giorno libero del titolare assente. Solo nel caso di contratti in vigore dall’inizio dell’anno scolastico la decorrenza risulta essere il 1 Settembre anche se tale giorno sia festivo (domenica) nota n.13650/13.

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