Supplenze brevi: quando si ha diritto al pagamento del Sabato e della Domenica?

Il rapporto di lavoro di un docente o personale ATA supplente a tempo indeterminato prevede il pagamento non solo dei giorni lavorativi, ma anche delle domeniche e festività infrasettimanali che ricadono durante il periodo della supplenza. Questo diritto è sancito dall’art. 40 comma 3 (docenti) e art. 60 (personale ATA) del CCNL 2007.

Anche se il supplente ha completato l’orario settimanale ordinario, la retribuzione della domenica è garantita in conformità all’art. 2109, comma 1, del Codice Civile. Questa previsione vale sia per i docenti che per il personale ATA, a patto che abbiano ricoperto l’intero orario settimanale della scuola.

Diritti retributivi come docente o personale ATA supplente con nomina a tempo pieno o breve

Oltre ai sabati e domeniche, il pagamento è dovuto anche in altri casi particolari, come ad esempio:

  • Completamento dell’orario in altre scuole dello stesso grado d’istruzione o profilo professionale
  • Scadenza del contratto all’ultimo giorno di lezioni, anche se di venerdì o sabato
  • Assenza del titolare a partire dal lunedì successivo

Queste disposizioni mirano a tutelare i diritti retributivi dei supplenti, garantendo una giusta remunerazione per il lavoro svolto. È importante che i docenti e il personale ATA siano a conoscenza di tali diritti per poterli far valere.

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