Quali permessi spettano ad un docente con supplenza breve per frequentare i corsi abilitanti? Cosa succede se si lascia l’incarico prima della scadenza?
Rispondiamo ai quesiti di un lettore sulla base delle normative vigenti in materia.
Un nostro lettore, assunto con supplenza breve fino al 31 dicembre ma impegnato nei corsi abilitanti 60CFU, si chiede se può fruire di permessi per la formazione e quali sanzioni rischierebbe lasciando anticipatamente l’incarico.
Partiamo dai permessi: oltre alle 11 ore assegnate, è prevista la possibilità di usufruire di 6 giorni non retribuiti, che non vadano a inficiare il rapporto di lavoro. Purtroppo l’orario non può essere adattato alle esigenze personali, essendo competenza del dirigente scolastico.
È possibile lasciare l’incarico breve solo per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Non per altre brevi, nemmeno migliorative.
La rinuncia comporta il depennamento da tutte le Graduatorie per il biennio di vigenza: si potranno ottenere solo supplenze dalla prima fascia GPS.
Infine, non è consentito rispondere ad altri interpelli, in quanto già titolare di un incarico.
Speriamo di aver chiarito tutti i dubbi sulle tutele previste dalla normativa e sulle conseguenze di una possibile rinuncia anticipata dell’incarico.
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