Negli ultimi mesi, molti docenti e assistenti amministrativi (ATA) in servizio con contratti a tempo determinato si sono chiesti se durante le prossime vacanze di Natale saranno retribuiti o se perderanno quei giorni di stipendio. Ecco le risposte ai quesiti più comuni, basate sulle disposizioni contrattuali e le ultime indicazioni ministeriali.
Pagamento delle vacanze di Natale
Secondo gli articoli 40 e 60 del CCNL Scuola 2007, ancora in vigore, il personale docente e ATA in servizio con contratto a tempo determinato può ottenere il pagamento anche per il periodo di sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie, alle seguenti condizioni:
Il titolare (docente o ATA) deve essere assente in modo continuativo per almeno 7 giorni prima l’inizio della sospensione e per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
Le assenze del titolare devono comprendere anche tutto il periodo di sospensione delle lezioni.
Le ragioni dell’assenza continuativa del titolare possono essere diverse (ad esempio malattia, maternità, etc.), purché siano giustificate.
Qualora manchi anche solo una di queste condizioni, il supplente non avrà diritto al pagamento delle vacanze e riceverà solo la conferma del contratto dalla data di ripresa delle lezioni.
Conferma del contratto
Anche in assenza dei requisiti per il pagamento delle vacanze, il supplente può ottenere la conferma del contratto per la ripresa delle lezioni dopo la sospensione, senza necessità di scorrere nuovamente le graduatorie.
Per i docenti, la conferma è disciplinata dall’articolo 13, comma 12, dell’OM 88/2024: se il periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato dalla sospensione delle lezioni, il supplente ottiene la conferma del contratto dalla data di ripresa, pur senza il riconoscimento economico e giuridico del periodo di vacanze.
Per il personale ATA, la conferma è menzionata nell’articolo 7, comma 1, lettera B, del DM 430/2000, anche se senza ulteriori specifiche. Riteniamo che in analogia a quanto previsto per i docenti, la conferma possa essere applicata anche al personale ATA, purché il titolare non sia rientrato a scuola durante le vacanze.
In sintesi, i supplenti che rispettano i requisiti potranno beneficiare del pagamento delle vacanze natalizie, mentre in caso contrario otterranno la sola conferma del contratto dalla data di ripresa delle lezioni. È importante verificare attentamente la propria situazione per tutelare i propri diritti.
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