Quando si ha diritto al completamento orario?
In questi giorni di nomine e di bailamme causati dalla buona scuola, urge fare un po’ di chiarezza e ricordare i diritti dei precari in modo da non trovarsi impreparati davanti alle ingiustizie del momento.
Uno degli argomenti più attuali è il completamento cattedra in caso di titolarità su uno spezzone. Spesso capita che non vi sia la volontà dell’amministrazione (dirigente della scuola) a spezzare una cattedra intera per garantire al titolare dello spezzone il completamento.
Se si dovesse manifestare una situazione simile, ricordiamo ai nostri lettori, non è un comportamento in linea con le normative vigenti: il docente titolare dello spezzone, anche se assegnato dall’U.S.T, ha diritto comunque al completamento da parte del dirigente dell’ambito territoriale, dirigente della scuola-polo, dirigente scolastico così come stabilito dall’art. 1256 del codice civile.
Qual è la normativa di riferimento che regola il completamento orario?
La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 40, ultimo comma del vigente contratto di lavoro e dall’articolo 4 del decreto ministeriale 131/2007. Tale articolo infatti prevede che il docente titolare dello spezzone e in costanza di rapporto di lavoro deve vedersi attribuire un ulteriore spezzone fino al raggiungimento dell’orario di cattedra 18 ore se docente delle medie superiori, 24 ore se docente della primaria, 25 ore se docente dell’infanzia.
Ma è possibile dunque frazionare l’eventuale cattedra resasi disponibile?
Si, è possibile ed è regolamentato dall’articolo 4 del decreto 131/2007 il quale recepisce le disposizioni contenute nel contratto e chiarisce che tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe.
In caso di torto, il precario può rivalersi sull’amministrazione intentando un’azione legale in via stragiudiziale ovvero presentando un motivato reclamo al dirigente che ha gestito le operazioni di individuazione. In caso di ulteriore diniego si può ricorre all’azione giudiziale ordinaria.