Il fisco ha messo nel mirino le plusvalenze generate dalla vendita di immobili sottoposti a lavori di efficientamento energetico con il Superbonus. È quanto emerge da una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni aspetti della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2024.
Nel dettaglio, viene precisato che le plusvalenze conseguite dalla cessione a titolo oneroso di unità immobiliari oggetto di interventi agevolati con il Superbonus sono sempre tassabili, a prescindere da chi abbia eseguito i lavori e dal tipo di aliquota fruita.
Sono imponibili le plusvalenze derivanti da cessioni entro 10 anni dal termine dei lavori, mentre rimangono esenti quelle oltre tale periodo. Per calcolare l’imponibile, le spese sostenute non sono riconosciute se i lavori hanno fruito del 110% con opzione cessione/sconto e la cessione avviene entro 5 anni. Dopo i 5 anni le spese sono riconosciute al 50%.
In alternativa al regime ordinario, è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 26% alle cessioni entro 10 anni.
La circolare conferma inoltre che l’Agenzia delle Entrate potrà inviare comunicazioni per l’adeguamento delle rendite catastali degli immobili oggetto di Superbonus.
In sintesi, per il fisco le plusvalenze da efficientamento sono sempre tassabili, con regole più rigorose nel breve periodo per frenare le speculazioni.
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