Stabilizzazione dei precari – Il governo attende le risorse dall’Europa per indire in concorso, ma il numero dei posti è davvero risibile
Il Ministero è in attesa di importanti risposte dall’Europa la prossima settimana per capire il campo d’azione disponibile per reclutare insegnanti e stabilizzare i lavoratori precari. Il piano del Ministero è quello di procedere con misure che consentano risultati a breve termine, al fine di assumere un numero significativo di lavoratori precari prima del prossimo anno scolastico, circa 20.000. I restanti 50.000 sarebbero poi stabilizzati nei prossimi due anni.
Un insegnante su quattro è precario
Per raggiungere questo obiettivo, il Ministero mira a tenere un concorso in primavera, ma prima è necessaria l’approvazione dell’Europa. “Sull’istruzione, sarebbe un interesse comune di Roma e Bruxelles, così come aggiornare l’accordo firmato dal precedente governo”, afferma Mario Pittoni, capo del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura del Senato. Spiega: “Stiamo cercando di capire fino a che punto siamo influenzati dagli accordi relativi ai fondi PNRR. Ma se l’Europa ha davvero a cuore – ad esempio – la continuità educativa (che di fatto garantisce una maggiore qualità), è evidente che un numero adeguato di assunzioni a tempo indeterminato può fare la differenza per invertire la tendenza che vede precario un insegnante su quattro.
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In effetti, l’attuale vincolo di permanenza forzata è marginale, se non addirittura controproducente (molti insegnanti rinunciano ai loro contratti). Ecco perché, insieme a una serie di percorsi per accelerare il superamento della precarietà, il punto 1 dell’articolo 10 (disposizioni transitorie) della proposta di riforma ispirata al mio disegno di legge 1920, che abbiamo presentato al Ministero, recita: “Le graduatorie di merito dei concorsi ordinari relativi a tutti i gradi di istruzione indetti in applicazione della normativa vigente alla data di pubblicazione della presente legge si trasformano in graduatorie di esaurimento che conservano la loro validità ai fini del reclutamento anche a seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi dopo la pubblicazione della presente legge. In tal caso, le restanti posizioni delle graduatorie di esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 296 dicembre 27, n. 2006 saranno destinate allo scorrimento delle predette graduatorie.”
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