Gent.ma redazione
informazionescuola,
finalmente il Tribunale di Padova sez. Lavoro con la sentenza n°5093/2017 del 9 agosto 2017, ha fatto chiarezza sul diritto al trattenimento in servizio oltre l’età ordinamentale per tutti i docenti che al conseguimento dei 67anni di età non posseggono 20anni di contribuzione effettiva.
Il giudice competente ha espressamente definito costituzionalmente illegittimo non consentire al docente la prosecuzione del lavoro al fine di raggiungere il primo diritto a pensione da dipendente pubblico, entro e non oltre i 71anni (salvo adeguamento alla speranza di vita) indipendentemente se a quell’età si raggiungono o meno i 20anni di contributi minimi, infatti la legge Fornero disciplina la pensione di vecchiaia contributiva (oltre alla pensione di vecchiaia ordinaria) ovvero la possibilità di accedere a pensione all’età di 71anni dal 2020 con almeno 5 anni di contributi effettivi. Quindi è palese la necessità ed il diritto costituzionale del docente PROSEGUIRE l’insegnamento al fine di ottenere il primo diritto a pensione anche senza raggiungere i 20anni di contributi minimi a 71anni, per evitare alcuna interruzione tra stipendio e pensione (costituzionalmente illegittimo per un pubblico dipendente). Quindi in questo caso specifico si tratta di un diritto costituzionale del docente essere trattenuto in servizio (su domanda volontaria) fino all’età di 71anni per raggiungere entrambi i requisiti (età anagrafica + età contributiva) per ottenere il primo diritto a pensione.
Di seguito alla presente l’ordinanza del giudice e la spiegazione della sentenza, che possa servire da monito per tutti i docenti collocati a riposo d’ufficio dalle amministrazioni senza aver conseguito il diritto a pensione all’età di 67anni.
Tribunale di Padova – Ordinanza n. 5093-2017 del 09 agosto 2017
Con la preghiera che questo articolo venga pubblicato dalla vostra redazione per fare chiarezza su questa delicata questione.
Cordialmente
Carlo Andreoli