Di seguito presentiamo il documento di SBC sui vincoli per i docenti neoimmessi in ruolo dall’a.s. 20/21 nella mobilità definitiva e annuale su cui SBC lavora ormai da mesi.
Il documento elaborato a partire da luglio ora vede finalmente la sua versione definitiva.
Il problema del vincolo è un grosso problema tra gli immessi in ruolo nel 20 e nel 21 e ora riguarda circa 81.000 docenti.
Sarà una vertenza lunga e difficile ma non una missione impossibile, come alcuni vogliono far credere.
Di seguito la proposta organica sui vincoli dei neo immessi in ruolo dal 20/21 ex legge 159/2019 di Scuola Bene Comune rivolta ai Partiti e ai Sindacati rappresentativi di Comparto.
Ritorniamo allo Statuto diceva Sidney Sonnino, deputato della Destra Storica e futuro Presidente del Consiglio, in un suo famoso articolo del gennaio 1897 pubblicato sulla Nuova Antologia, noi potremmo dire, sulla materia dei vincoli introdotti nel 2015 dal legislatore ( Governo Conte 2), torniamo alla legge 124 del 1999 ma con qualche adattamento, vista la situazione completamente mutata rispetto a 22 anni fa, non si torna mai indietro come pretendeva di fare in modo anacronistico Sonnino, deputato conservatore della Destra Storica, ritornando allo Statuto Albertino del lontano 1848.
1) Premessa alla proposta ( far rientrare la materia dei vincoli in contrattazione integrativa)
Innanzi tutto si chiede che tutta la materia legata alla mobilità anche quella relativa ai neo immessi in ruolo dal 20/21 e l’ intera materia dei vincoli nella mobilità dei docenti rientri nelle materie contrattuali come tutte le altre materie legate alla mobilità dei docenti, del personale educativo ed del personale ATA.
Quindi tutta materia va ricondotta interamente, sia per quanto riguarda i trasferimenti provinciali e interprovinciali sia per quanto riguarda le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provinciali e Interprovinciali, nell’alveo delle due contrattazioni collettive nazionali integrative triennali nazionali ( CCNI) che dovranno essere sottoscritte tra l’ Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative di Comparto nell’ambito di quel Patto per la Scuola ( dove è stato previsto un punto specifico sulla mobilità del personale ), sottoscritto il giorno 20 maggio 2021 da Landini CGIL, Sbarra CISL e Bombardieri UIL e dal Ministro prof. Patrizio Bianchi su delega del Presidente del Consiglio Mario Draghi.
In tal senso citiamo anche un emendamento che, limitatamente ai vincoli per le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per i neo immessi in ruolo dal 20/21, era stato presentato dal PD in sede di riconversione in legge del DL 73/2021 (decreto sostegni bis), poi lasciato cadere nel maxi emendamento del Governo su cui fu messa la fiducia.
Il rientro nell’alveo della contrattazione della mobilità tout court dei neo immessi in ruolo dovrebbe realizzarsi con urgenza, e su questo SBC impegna la politica, in un provvedimento normativo prima del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo triennale
( CCNI) sui trasferimenti e i passaggi 23/25.
Bisognerà quindi individuare un provvedimento normativo, possibilmente specifico per la Scuola , e i suoi tempi parlamentari per l’urgenza sopra rappresentata.
2) Introduzione alla proposta.
Nel 1999 venne approvata la legge 124 che al comma 3 dell’art.1 già poneva dei vincoli alla mobilità per i neo immessi in ruolo, come la legge n. 159 del 2019, che ha imposto però dei vincoli abnormi poi ridotti da 5 anni a 3 anni dalla legge 106/2021 che ha convertito in legge con modifiche e integrazioni il DL 73/2021 ( decreto sostegni bis) il quale ha introdotto altresì nuovi vincoli nelle tre fasi dei trasferimenti , estendendo il vincolo triennale per tutti coloro che, dal prossimo anno scolastico 22/23, chiederanno di trasferirsi, indipendentemente dalla tipologia di preferenza indicata nella domanda di mobilità sia essa puntuale ( scuola) o sintetica ( distretto, comune, provincia, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali).
Si ricorda che la legge 124 del 1999, poneva solo un limite biennale per il trasferimento provinciale e un limite triennale per quello interprovinciale.
Ricordiamo altresì che a partire dalla legge 270/82 e fino alla legge 107 del 2015 il docente neo immesso in ruolo aveva assegnata, all’atto dell’immissione in ruolo, per utilizzazione una sede cosiddetta provvisoria o di appoggio sull’ organico di diritto o anche su quello di fatto, per poi ottenere per l’anno scolastico successivo la sede definitiva con un trasferimento a domanda per le sedi richieste e, in caso di mancato trasferimento, per mancanza di posti nelle sedi richieste nella domanda, la sede definitiva era assegnata d’ufficio con possibilità di utilizzazione successiva su organico di fatto in quanto trasferito d’ufficio.
Quindi già 22 anni fa si introducevano dei vincoli, anche se molto più attenuati, per la mobilità dei docenti neoimmessi in ruolo.
Potevano fare trasferimento a domanda per ottenere la sede definitiva e potevano altresì fare domanda di Utilizzazioneve e Assegnazione provvisoria provinciale e anche interprovinciale.
Allora però il Legislatore derogo’ solo per i beneficiari dell’art. 21 della legge 104/92, categoria di beneficiari ora completamente ignorata dalla legge 159/2019, che ha previsto una deroga oltre che per i sovrannumerari esclusivamente per i docenti beneficiari dell’art. 33 commi 3 e 5 a condizione che questi abbiano acquisiti i benefici di legge solo dopo i bandi dei concorsi o l’ aggiornamento delle GAE, i docenti beneficiari dell’art.21, ad esempio, sono quei docenti con un certificato di handicap e con un certificato di invalidita’ superiore ai 2/3, essi non sono stati affatto previsti dal legislatore nella legge 159/2019, un grave vulnus che crea disparità tra beneficiari dei commi 3 e 5 dell’art.33 e dell’ art.21 della stessa legge 124/92, un’altra disparità è stata creata dal legislatore tra i docenti beneficiari dei commi 3 e 5 dell’art. 33 della 104 che hanno acquisito i benefici prima dei bandi dei concorsi e dell’aggiornamento delle GAE e per il 21/22 anche delle GPS di prima fascia che sono soggetti al vincolo e coloro che questi benefici li hanno conseguiti successivamente e che sono esentati dal vincolo.
Su questi aspetti contraddittori sono già iniziati contenziosi seriali a partire dalla mobilità 20/21.
Ma la legge 124 del 1999 non pose alcun vincolo alla mobilità annuale sia per quanto riguarda le Utilizzazioni provinciali e interprovinciali sia per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali.
Vincolo imposto invece dalla legge 159/2019 e confermato poi dal DL 73/2021 per gli immessi in ruolo dal 20/21, riducendo il vincolo abnorme imposto nel 2019 da 5 anni in 3 anni.
3) Proposta SBC sul vincolo nella mobilità
( trasferimenti Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per i neo immessi in ruolo da qualunque procedura dall’anno scolastico 20/21
In previsione di una necessaria e opportuna modifica legislativa e in occasione del rinnovo contrattuale triennale sui vincoli per la mobilità mobilità 22/25 si potrebbe prospettare la seguente soluzione che al momento è la soluzione che Scuola Bene Comune pone al dibattito di tutti gli interessati,
(associazioni e comitati di vincolati ) Partiti di maggioranza e di opposizione e i Sindacati rappresentativi di Comparto Flc CGIL, CISL Scuola ,UIL RUA, SNALS CONFSAL, FGU, ANIEF convinti come siamo che una soluzione politica possa e debba essere trovata prima dell’apertura del tavolo negoziale sulla contrattazione nazionale integrativa triennale sulla mobilità e che deve riverberarsi altresì su quella successiva delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, convinti come siamo che il problema vada affrontato e risolto dal Legislatore per ovviare ad una disparità di trattamento tra docenti immessi in ruolo prima del 2020 e dopo il 2020, i primi possono partecipare alla mobilità territoriale, a quella professionale, alle Utilizzazioni dopo aver superato l’anno di prova , alle Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, alla trasformazione per un anno del loro contratto da tempo indeterminato a tempo determinato ex art.36 del CCNL, mentre ai secondi, e solo a loro, è precluso tutto ciò, docenti con il medesimo contratto di lavoro ma con prerogative diverse per quanto riguarda la mobilità.
Quest’anno, come abbiamo denunciato, siamo arrivati all’assurdo che il non vincolato ha potuto per l’a.s 21/22 chiedere ed ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno senza titolo di specializzazione, mentre il vincolato, immesso in ruolo l’1.9.2020 , non beneficiario di deroga, specializzato, non ha potuto chiedere né l’utilizzazione provinciale né l’assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno con un grave vulnus della stessa legge 104/92.
Insomma per non derogare dal vincolo si è preferito assegnare agli alunni disabili docenti non specializzati in assegnazione provvisoria interprovinciale anziché i docenti vincolati ma specializzati che avverrebbero potuto chiedere l’ uttilizzazione provinciale o l’assegnazione Provvisoria interprovinciale su posto di sostegno.
Tale errore comunque non va più ripetuto nei prossimi anni, nel pieno rispetto appunto della legge 104/92, prevedendo nella mobilità per un anno, rebus sic statibus, almeno una deroga per gli insegnanti specializzati vincolati in fase di Contratto triennale sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie.
Dopo questa premessa di seguito esponiamo la nostra proposta, articolata per punti , su cui chiediamo un confronto con gli interessati le loro associazioni formalizzate in comitati e tutte le parti politiche e sindacali rappresentative di Comparto.
a) Nessun vincolo per i neo immessi in ruolo a partire dall’ anno scolastico 20/21 per quanto riguarda la mobilità provinciale ( fase comunale e intercomunale dei trasferimenti ) nella provincia di immissione in ruolo da GAE e da quest’anno, e solo per quest’anno, da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi.
( Si tratta di docenti che, nella maggior parte dei casi, hanno ottenuto l’immissione in ruolo nella loro provincia di provenienza).
b) Nessun vincolo altresì per i neo immessi in ruolo a partire dall’ anno scolastico 20/21 per quanto riguarda la mobilità provinciale ( fase comunale e intercomunale) e quella interprovinciale nella regione di immissione in ruolo.( Immessi in ruolo dalle graduatorie regionali dei concorsi del 2016, del 2018, del 2020, Concorsi STEM 2021)
Si tratta di docenti che, nella maggior parte dei casi, hanno ottenuto l’ immissione in ruolo nella loro regione, ma a differenza dei docenti di cui al punto b) in una provincia della loro regione diversa da quella di provenienza
La mobilità interprovinciale nella stessa regione va comunque effettuata sull’ aliquota del 25% come prevede il CCNI triennale sulla mobilità per l’a.s. 21/22. Si potrebbe prevedere al tavolo negoziale per la mobilità 23/25, un’aliquota del 30%, come per la mobilità 20/21, per i trasferimenti interprovinciali ( nella medesima regione e tra regioni diverse).
Dalle tre alle quattro fasi dei trasferimenti.
Pertanto i trasferimenti saranno articolati a partire dal 22/23 non più in tre fasi bensì in quattro fasi:
Fase comunale, fase intercomunale provinciale , fase interprovinciale regionale ( tra province della medesima regione) fase interprovinciale interregionale tra province di regioni diverse .
c) Vincolo triennale per i docenti neoimmessi in ruolo a qualunque titolo a partire dal 20/21 per il trasferimento interprovinciale tra province non comprese tra quelle della regione di immissione in ruolo, trattasi di una minoranza di docenti che hanno scelto, per stabilizzare prima il loro rapporto di lavoro, di essere immessi in ruolo in una provincia diversa da quella di provenienza, generalmente sono docenti residenti nelle province Sud del Paese che hanno optato di essere immessi in ruolo in una provincia del Nord con procedure concorsuali per titoli (GAE o GPS di prima fascia ) o da concorsi ordinari o riservati , ivi compresi i docenti idonei al concorso del 2016 che si sono accodati per il 20/21 alle graduatorie del concorso del 2018 e i partecipanti nel 20/21 alla Call veloce, ai sensi della legge 159/2021.
Per i docenti di cui al punto c) alle deroghe già previste dalla legge 159/2019 senza alcuna distinzione temporale circa il possesso dei requisiti della legge 104/92 ivi compresi i beneficiari dell’art. 21 e quelle già previste dalla nota di accompagnamento alle utizzazioni e assegnazioni provvisorie per a.s. 21/22, vanno aggiunte tutte quelle previste dalle precedenze indicate nell’ articolo di cui al “sistema delle precedenze” del CCNI triennale ( art. 13 ) sulla mobilità nonché le deroghe per i genitori con figli minori fino a tre anni ( deroga più precedenza) e con figli dai tre ai 12 anni ( solo deroga).
Limitatamente ai trasferimenti interprovinciali tra regioni diverse il servizio effettivamente prestato nella scuola di attuale titolarità sarà valutato il doppio come per il servizio nelle piccole isole, 12 punti ad anno.
Tale modifica deve essere prevista nelle tabelle dei titoli della mobilità a domanda e d’ufficio allegate al CCNI triennale.
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da 22/23
Ipotesi principale A)
I docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 in poi come quelli immessi in ruolo negli anni scolastici precedenti possono presentare domanda di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria, comunale nei grandi comuni con più distretti, in fase intercomunale e interprovinciale, ricorrendone i presupposti, senza alcun vincolo in ambito provinciale e interprovinciale.
In sede di Contratto delle Utizzazione Provvisoria, come già previsto dal personale ATA all’art. 17, viene ripristinata l’assegnazione provvisoria anche nei comuni metropolitani con più distretti, nel distretto di ricongiungimento e in subordine in altri distretti, ora questa possibilità è limitata ai soli beneficiari della legge 104/92,.
Ipotesi B) subordinata all’ipotesi A)
I docenti neo immessi in ruolo a partire dal 20/21 in poi, solo in via subordinata all’ ipotesi B) possono presentare domanda di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria senza alcun vincolo nella fase provinciale e interprovinciale e tra province della stessa regione, i docenti neoimmessi in ruolo dal 20/21 sono invece vincolati nelle Utilizzazioni e Assegnazione provvisoria interprovinciali tra province di regioni diverse, per tali docenti sono previste tutte le deroghe per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art 8 del CCNI triennale su utizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Trasformazione contratto per accettare supplenze.
I docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 possono altresì trasformare il loro contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per la durata di un anno per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso ex Art.36 del CCNL, tale proposta va inserita nel CCNL che sarà rinnovato nei prossimi mesi.
È bene precisare nel CCNI che…
Gli anni trascorsi in utilizzazione e in assegnazione provvisoria in una scuola diversa da quella di titolarità per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria sono comunque utili ai fini del compimento del triennio del vincolo per i docenti vincolati per tre anni ( ora soltanto i docenti di cui al punto c).
Deroga contrattuale al vincolo nel trasferimento anche su preferenze indicate come sintetiche introdotto recentemente dalla legge 106/2021, la proposta di mediazione.
I docenti che chiedono la mobilità ( trasferimenti e passaggi) e l’ottengono dal 22/23, ai sensi del DL 73/2022 convertito nella legge 106/2021 saranno soggetti a vincoli triennale su preferenza puntuale o sintetica ( distretti e comuni) limitatamente alla fase comunale e provinciale dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo, nella fase interprovinciale nella stessa e tra altre regioni il vincolo sarà previsto solo se l’aspirante richiede e ottiene una preferenza puntuale.
Libero Tassella SBC
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