HomeComunicato StampaSBC: immissioni in ruolo con graduatorie non è affatto una sanatoria

SBC: immissioni in ruolo con graduatorie non è affatto una sanatoria

Iniziamo dal titolo di studio

Tutti i docenti precari ora presenti nelle graduatorie hanno conseguito la laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 CFU (crediti formativi universitari) oltre a presentare e discutere (nel caso del 3+2) due tesi di laurea.

Seguono le esperienza di servizio.

Occorrono, inoltre, almeno tre anni di servizio nella scuola statale( ribadiamo statale) per essere immessi in ruolo, secondo l’ipotesi di immissioni in ruolo da graduatorie che si vorrebbe realizzare fin dall’inizio.9.2021.

Aggiungiamo l’abilitazione all’insegnamento.

Non basta la Laurea e il servizio triennale : serve pure l’abilitazione. Nell’ipotesi di immissioni in ruolo da graduatorie sono previsti percorsi formativi abilitanti che, superando la vecchia concezione nozionistica della valutazione mediante uniche prove d’esame, assicurano una reale selezione ex ante, in considerazione dell’esperienza professionale, in itinere, con diversi esami universitari, ed ex post con l’esame conclusivo (nel triennio accademico 2013/2016 quasi 3 candidati su 10 non sono stati ammessi all’esame finale per il mancato superamento di singoli esami del piano di studio dei cosiddetti PAS).

La formazione specialistica per l’insegnamento viene erogata dalle università pubbliche mediante corsi (TFA, PAS) preordinati all’acquisizione di CFU nei seguenti SSD (settori scientifico-disciplinari): didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica.
A conclusione degli esami di profitto, gli aspiranti docenti accedono a un ulteriore esame, di competenza ministeriale, abilitante all’insegnamento.

Non è finita. Si prevede anche un periodo di prova per verificare sul campo la capacità del docente di svolgere la funzione in tutte le sue sfaccettature e cioè: facoltà comunicative e relazionali con gli alunni, con i colleghi, con le famiglie e con il dirigente scolastico; capacità di insegnare la disciplina e di valutare correttamente gli allievi; rispetto delle regole di deontologia professionale.

L’attività dell’insegnante è monitorata e valutata al termine dell’anno scolastico dal dirigente e dal comitato di valutazione. Nel piano assunzionale straordinario per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, infine, si ipotizza che ove il docente non sia in possesso dell’abilitazione il neo-immesso in ruolo debba conseguire il titolo durante l’anno di prova frequentando un percorso accademico ad hoc. Il suo mancato conseguimento costituirà causa di rescissione unilaterale del contratto di nomina in ruolo.

Quindi non possiamo considerare il sistema delle graduatorie non meritocratico.

Libero Tassella SBC

Approfondimento

Punteggio docenti ed ATA

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