S.B.C. ( Scuola Bene Comune), qualora ce ne fosse bisogno ribadisce ancora una volta che oltre alle lezioni debbano intendersi come attività didattica anche tutte quelle funzionali all’insegnamento ( collegi dei docenti, consigli di classe, consigli di interclasse, attività di formazione, riunioni di dipartimento, nella misura di 40+ 40 ore come da CCNL.
Quindi l’interruzione delle attività didattiche previste nelle scuole di tutt’Italia prevede non solo la sospensione delle lezioni ma anche di tutte le attività funzionali di insegnamento a carattere collegiale e non. Pertanto risultano illegittime tutte le convocazioni con carattere di urgenza di collegi straordinari per le lezioni a distanza, del resto nella versione definitiva del decreto è scomparsa per l’organizzazione delle lezioni a distanza la dicitura ” sentito il collegio dei docenti.
I DS in assenza di attività didattica non possono neppure imporre la firma giornaliera ai docenti che non sono tenuti a recarsi a scuola.
In caso di ordini di servizio illegittimi, va avvertita l’ASL, l’USR e il DS va denunciato all’autorità giudiziaria ( Carabinieri).