Negli ordini di servizio di giugno , dopo la fine delle lezioni, i DS si inventano una serie di attività più o meno fantasiose, peraltro nemmeno programmate, per imporre la presenza a Scuola dei docenti fino al 30 giugno.
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Se il Collegio dei docenti non ha programmato, deliberandole, attività funzionali di insegnamento non è possibile a giugno imporre al docente la mera presenza a scuola per 24/18 ore dopo la fine delle lezioni definita dal Calendario regionale.
Questo è acclarato ormai e lo si ripete ogni anno ma ogni anno la storia si ripete uguale a se stessa con gli ordini di servizio di DS che impongono la presenza a scuola per le attività più fantasiose dal riordino di arredi e di armadietti. (Sic!).
Nel periodo tra la fine delle lezioni e la fine delle attività didattiche (30 giugno) l’ orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione alle attività funzionali di insegnamento nei limiti previsti dal Contratto di lavoro e lo ribadiamo solo se programmate dal Collegio dei docenti .
Ecco perché nei Collegi dei docenti come abbiamo ribadito nel nostro breve vademecum pubblicato recentemente dovete essere molto attenti a quanto deliberate a inizio ‘anno.
L’art.29 del CCNL l 2006/09 disciplina le attività obbligatorie per i docenti e vi rimando ad esso, dovrebbe essere il vostro Vangelo come lo è per gli altri lavoratori.
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Ordini di servizio in difformità rispetto a quanto detto sono illegittimi e vanno contestati nelle scuole in questo caso in prima linea dovremmo vedere RSU e TAS.
Il resto è noia e lamenti buoni solo per le pagine Facebook.
Libero Tassella SBC
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