Un docente che rinuncia a nomina da GAE o da GPS per supplenze annuali al 31 agosto su posti vacanti o temporanee di durata annuale al 30 giugno ( fine delle attività didattiche) su posti disponibili, non possono accettare altre supplenze al 31 agosto o al 30 giugno da GPS ma anche da GI in caso di incipiente delle GPS.
Possono invece accettare le supplenze brevi da parte dei DS anche se queste dovessero poi essere prorogate fino alla fine delle lezioni per proroghe successive.
I contratti dei docenti che hanno ottenuto la supplenza da GPS al 30 giugno devono intendersi fino alla fine delle attività didattiche ( 30/6) e quindi oltre la fine delle lezioni come da calendario scolastico regionale, come erroneamente invece ha inteso qualche sprovveduto dirigente scolastico napoletano.
Libero Tassella SBC
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