Hanno la durata di 3 giorni anche non continuativi e sono previsti dal Contratto di lavoro ( CCNL) per Docenti e per ATA sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
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La domanda di permesso va documentata anche con autocertificazione.
Il Dirigente Scolastico non può negare il permesso e non può chiederne il recupero. Il permesso a richiesta può essere anche frazionato.
È consentito fruire dei permessi per lutto al coniuge, ai genitori, ai figli naturali, adottati, affiliati, ai nonni, ai fratelli, alle sorelle, al nipote di nonni naturali, ai suoceri, alle nuore, ai generi, al convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Per convivenza si devono comprendere tutti i casi di convivenza di un qualsiasi componente della famiglia anagrafica.
Nei casi in cui non spetti il permesso (zio, cognato), si può ricorrere al permesso per motivi personali o familiari.
Per quanto non detto nella scheda (abbiamo detto l’essenziale) rinviamo a trattazioni più articolate rinvenibili in rete.
Libero Tassella SBC
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