L’assegnazione provvisoria ai sensi dell’art.7 del CCNI può essere chiesta con punti 0 anche per gravi motivi di salute del richiedente giustificati da documentazione medica allegata alla domanda rilasciata da una struttura pubblica.
Non esiste un elenco di malattie gravi, lo stato di malattia grave documentato sarà valutato in base alla documentazione allegata dall’ambito provinciale a cui è diretta la domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale o interprovinciale.
Il richiedente non ha diritto ad alcuna precedenza a meno che usufruisca della precedenza di cui all’art.21 o 33 comma 6 della legge 104/92.
Libero Tassella SBC
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