Nel mondo della scuola possono coesistere diversi diritti legati a invalidità o disabilità, ma non sempre è chiaro quali si applicano e come. Questo articolo fa chiarezza su riserva di posti, scelta della sede e titoli di preferenza previsti rispettivamente dalla Legge 68/1999, Legge 104/92 e nei concorsi.
La Legge 68 riguarda le quote di riserva, con persone con disabilità che hanno diritto a una riserva del 7% dei posti, potendo essere assunte anche con punteggio più basso. La Legge 104 dà invece diritto a scelta prioritaria della sede tra quelle disponibili a parità di condizione economica e durata. Questo vale solo se in graduatoria c’è posto per l’assunzione.
Nei concorsi pubblici invece ci sono i titoli di preferenza, che servono solo a dirimere parità di punteggio e non danno priorità nell’assunzione. Tra questi rientra l’invalidità civile personale. Questi diritti vanno dichiarati nelle domande per aggiornamento GPS o per le supplenze annuali.
La Legge 68 prevede una riserva di posti che va calcolata sul numero totale di assunzioni, mentre la Legge 104 dà precedenza solo nella scelta della sede se in posizione utile per l’assunzione. Importante è verificare quali diritti si applicano a ogni specifica situazione per farli valere correttamente.
Conoscere le differenze tra queste norme permette di gestire al meglio eventuali benefici in ambito lavorativo e scolastico.
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