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Riscorsi e ITP, la svolta arriva dalla Corte Costituzionale

Ricorsi ed ITP, la parola fine arriva dalla Corte Costituzionale?

Di Lorenzo Vit – Molti mi chiedono cosa ne penso dei ricorsi per accedere al ricorso riservato (lato ITP) e quali possibili scenari.

I primi 20 gg di settembre 2018 sono stati giorni di molti ricorsi, al TAR e CdS, per tutte le macrocategorie di aspiranti insegnanti.

Ritengo che le cautelari (cioè decisioni provvisorie, in attesa del merito) verranno tutte concesse e i ricorrenti potranno avranno il passepartout aeregrafato per
partecipare con riserva al concorso semplificato. Come è già successo nell’ordinanza del 30 agosto 2018.

Stavolta però il CdS ha dato una ‘svolta’ alla vicenda giudiziaria e questa svolta ha un nome preciso : Corte Costituzionale.
Il CdS ha inviato pacificamente la documentazione (accogliendo la richiesta di alcuni avvocati) alla Corte costituzionale per validare l’intera procedura concorsuale prevista nel decreto attuativo DM59/2017.

La riserva verrà sciolta alla sentenza di merito del CdS e solo dopo la pronuncia della Corte e avviene di solito non prima di 12-14 mesi, quindi verso Gennaio 2020.

Ma ho per voi 3 notizie negative per i diplomati T/P senza requisito di abilitazione:

1)Ritengo che la legge 107/15 (nella sezione che regola i reclutamenti) non verrà reputata incostituzionale perché per i diplomati T/P sono previsti altri 2 concorsi, uno riservato per chi ha 180×3 e uno senza alcun requisito oltre il titolo. Lo stabilisce la legge stessa. Ricordo ancora che i diplomi tecnico pratici non sono abilitanti d’ufficio, lo ha deciso definitivamente la sentenza CdS n°4503/2018 del 23 luglio 2018.

2) Ritengo che le suppletive si faranno solo dopo l’EVENTUALE vincita al merito, quindi solo dopo gennaio 2020.

3) Ma mettiamo il caso che le suppletive vengano fatte prima del 2020, magari anche tra 1 mese (per assurdo) nessuno di questi potrà mai essere assunto di ruolo dopo anno di prova (o chiamato 3° anno FIT), seppur inseriti con riserva in GMR e posti accantonati, perché il dm59 dice chiaramente, all’art 3 comma 5 del DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 :
“Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si PERFEZIONANO in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.”
Ripeto ancora : “si PERFEZIONANO in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.”

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