Alle ore 14.00 di lunedì 31 luglio i docenti con una procedura informatizzata hanno scelto le sedi massimo 150 per accedere ai contratti a TD al 31 agosto e 30 giugno nell’a.s. 23/24 su posto intero e su spezzone.
Ad agosto i docenti precari ma anche i docenti già di ruolo che scelgono di trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato ex art 36 conosceranno la sede dove prenderanno servizio venerdì primo settembre.
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A seguito di numerose domande da parte degli interessati, vediamo in dettaglio le conseguenze a cui vanno incontro i docenti in caso di rinuncia per non aver presentato la domanda entro lo scorso 31 luglio, per averla presentata non indicando una o più preferenze , una o più tipologie di posto e/o classi di concorso, per aver rinunciato alla supplenza dopo aver avuta attribuita la sede con procedura informatizzata o per mancata presa di servizio, infine per abbandono della supplenza.
1) Rinuncia agli incarichi di supplenza per mancata presentazione della domanda delle 150 preferenze o mancata espressione di una o più sedi ( comma 4 art.12)
A) Mancata presentazione della domanda entro il 31 luglio.
La mancata presentazione della domanda relativa alle 150 preferenze entro il 31 luglio rappresenta una rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno nella provincia per tutte le graduatorie a cui l’aspirante ha diritto per l’anno scolastico 23/24.
Resta però il diritto per il docente che non ha presentato domanda di poter prestare servizio nel 23/24 con le convocazioni da parte dei DS dalle graduatorie d’istituto, sia per le supplenze brevi e saltuarie sia per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno (queste ultime sono assegnate dalle scuole solo quando le graduatorie provinciali GAE e GPS risultano esaurite).
B) Mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto tra le preferenze espresse nella domanda presentata entro il 31 luglio.
Costituisce rinuncia il non aver inserito nelle preferenze specifiche sedi, posti o classi di concorso.
Vediamo in concreto cosa significa
Se per l’aspirante alla supplenza non potrà essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso nella domanda , mentre sarebbe stato disponibile un posto relativo a sedi/posti/classi di concorso non indicate, è considerato rinunciatario.
Ecco perché in un precedente articolo abbiamo consigliato di indicare quante più preferenze anche tutte, usando non le preferenze analitiche ( scuole) ma le preferenze sintetiche ( distretti).
La conseguenza della rinuncia in questo caso è che il docente non potrà ottenere una supplenza a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno con la procedura informatizzata dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico 23/24.
Non sarà riconvocato in successivi turni di nomina
Il docente potrà lavorare con le supplenze conferite dal DS graduatoria d’istituto ( vedi punto A).
2) Rinuncia alla supplenza dopo l’ assegnazione della sede con procedura informatizzata ( c.11 art.12 e c.1 lettera a.
L’ insegnante che rinuncia dopo l’assegnazione della supplenza con procedura informatizzata o non prende servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione Scolastica , perde la possibilità per il 23/24 di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, dalle GAE e dalle GPS, e, in caso di esaurimento delle GAE e delle GPS anche dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui il docente abbia titolo a una supplenza di durata annuale.
Questi docenti potranno invece prestare servizio solo con nomine da graduatorie d’istituto per supplenze brevi e saltuarie su malattia, maternità, congedi, ecc..
3)Abbandono del lavoro dopo la presa di servizio ( art. 14 c. 1 lettera b)
L’ abbandono dopo aver preso servizio comporta una sanzione molto grave.
Il docente che abbandona la supplenza al 31 agosto e al 30 giugno perde non solo la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno. da GAE , da GPS e in caso di esaurimento delle stesse sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle GPS 22/23 e 23/24.
Si tenga conto che se non ci sarà una proroga delle GPS ( biennali) di un anno per equiparare l’aggiornamento alle GAE ( triennali), il 23/24 sarà l’ultimo anno di vigenza delle GPS.
Questi docenti potranno prestare servizio con nomina da graduatoria di istituto per supplenze brevi e saltuarie su malattia, maternità, congedi, ecc..
4)Lasciare una supplenza attribuita dalla graduatoria d’Istituto per supplenza al 31 agosto o 30 giugno (c.3 art.14)
È sempre possibile lasciare senza alcuna sanzione una supplenza da graduatoria di istituto per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Chi invece rinuncia alla supplenza annuale al 31 agosto o al 30 giugno , e resta a prestare servizio sulla supplenza attribuita dal DS, caso non infrequente, non è sanzionato.
Libero Tassella
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