Di fronte alla ricezione di una proposta di supplenza breve dalle graduatorie ATA di terza fascia, sono ancora molti gli aspiranti che nutrono dubbi su come comportarsi nel caso in cui non intendano accettarla.
In particolare, un quesito ricorrente riguarda se sia meglio rispondere esplicitamente alla comunicazione motivando la rinuncia, oppure se basti una mancata risposta. Vediamo di fare chiarezza su questo aspetto, analizzando la normativa di riferimento e fornendo indicazioni utili.
Innanzitutto, è importante sottolineare che sia la rinuncia espressa che la mancata risposta alla proposta non comportano alcuna sanzione per l’aspirante, che rimane liberamente iscritto alle graduatorie ATA di terza fascia.
Non sono previste conseguenze anche nel caso in cui, dopo aver accettato, il supplente non si presenti poi effettivamente a svolgere l’incarico.
Analizzando quanto riportato dall’articolo 7 del DM 430/2000 e dalla nota MIUR 115135/2024, emerge chiaramente come le motivazioni allegate ad una rinuncia non abbiano alcuna rilevanza, e come la mancata risposta sia automaticamente equiparata ad una rinuncia.
Pertanto, nessuna delle due opzioni comporta svantaggi rispetto all’altra sul piano delle graduatorie o delle future convocazioni. Sta quindi alla libera scelta dell’aspirante scegliere se rispondere motivando o limitarsi al silenzio, senza correre alcun rischio di sanzioni.
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