Spett.le Personale Scuole Statali,
a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, nn. 3149 e 3150 del 28 novembre 2019, sono da rifare tutte le ricostruzioni di carriera decretate sin dal 2001, ossia dal recepimento in Italia della Direttiva Europea 1999/70/CE [Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato].
La Cassazione ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal MIUR sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale a tempo indeterminato: il riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi della Direttiva Europea 1999/70/CE, deve decorre dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico.
Analoga grave discriminazione persevera anche per la “mobilità d’ufficio”
Come è noto, la normativa sulla mobilità ha riconosciuto, da tempo, per la mobilità a domanda la parità di trattamento per il punteggio pre-ruolo e quello di ruolo: 6 punti per anno di servizio. Incomprensibilmente, la discriminazione tra il punteggio pre-ruolo e quello di ruolo viene ancora mantenuta per la mobilità d’ufficio (e, di conseguenza, per le graduatorie d’istituto “interne”).
Tutti i dipendenti del Miur dovrebbero chiedere un parere legale sulla correttezza del decreto di ricostruzione della carriera alla luce dei nuovi criteri evidenziati dalla Cassazione e dovrebbero pretendere dai propri sindacati anche un’azione più efficace per far finalmente introdurre nei contratti collettivi, a vent’anni dall’approvazione dell’Accordo Quadro europeo sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato, il principio di parità di trattamento “retributivo” e di “mobilità d’ufficio” tra il servizio pre-ruolo e quello di ruolo.