Revisione delle classi di concorso: vanno tutelati gli iscritti in GaE

Finalmente è stato rso noto il parere del CSPI relativo la revisione delle classi di concorso.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è raccomandato di tutelare i precari iscritti nelle GaE (Graduatorie ad Esaurimento) pertanto la revisione dei nuovi codici di appartenenza deve tenere conto dei diritti acquisiti, anche se vi sarà una modifica dei titoli di accesso e quindi della relativa corrispondenza con le classi di concorso.

Il parere del CSPI è stato votato a larghissima maggiornanza. di seguito il documento integrale.

Revisione delle classi di concorso: il parere del CSPI

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

 

Parere sullo “Schema del DM di revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016”.

Premessa

Il provvedimento su cui è stato chiesto il parere del CSPI è finalizzato solo a correggere errori, omissioni e imprecisioni contenute nel D.P.R. 19/16 (23/02/2016).
È importante che si proceda a correggere gli errori, le imprecisioni e le contraddizioni presenti nel D.P.R. n. 19/2016 che comunque persistono nonostante le correzioni proposte nel D.M. sottoposto all’esame del CSPI e sul quale lo stesso Consiglio non ha potuto esprimere parere.

Si auspica pertanto che in occasione dell’approvazione dei decreti legislativi, attuativi delle deleghe di cui al comma 181 art. 1 legge 107/15, si proceda ad una revisione più approfondita ed articolata della materia in esame, promuovendo opportuni incontri di approfondimento con esperti dei settori, al fine di acquisire tutte le conoscenze necessarie per poter operare le migliori scelte disciplinari e culturali, anche al fine di e vitare conflittualità e contenziosi.

A tal fine si propone di partire dagli insegnamenti previsti dagli ordinamenti per definire i titoli necessari per accedere alle nuove classi di concorso.
Alcune questioni di carattere generale Validità dei titoli di studio pregressi Per garantire la piena continuità con l’attuale situazione delle graduatorie d’istituto, occorre chiarire che quanto prescritto dall’art. 5 del D.P.

R. 19/2016 si applichi, ovviamente, anche a chi è già in posse sso di un titolo valido per le vecchie classi di concorso e non solo per chi è attualmente iscritto in un percorso di studi: se così non fosse si creerebbe una palese disparità di trattamento.

E’ necessario precisare che sia chi era già in possesso del titolo di studio che chi è iscritto ad uno dei percorsi di studio alla data di entrata in vigore del DPR (23 febbraio 2016) ha titolo ad accedere alle nuove classi di concorso (sia per acquisire l’abilitazione che per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di III fascia) secondo quanto previsto dai DDMM 39/98 e 22/05 per le pregresse classi di concorso che vi confluiscono.
Correlazione tra vecchie e nuove classi di concorso ai fini delle assunzioni e delle supplenze.

È opportuno che nel provvedimento siano inserite le necessarie norme di salvaguardia per il personale a tempo indeterminato e determinato in modo da evitare eventuali effetti distorsivi dovuti agli accorpamenti delle pregresse classi di concorso.

In tal senso sarebbe opportuno che per il prossimo anno scolastico non si proceda ad applicare il nuovo regolamento, salvo che per le classi di concorso di nuova istituzione, in modo da garantire una transizione graduale anche in considerazione dell’unificazione degli organici delle istituzioni scolastiche con più sedi e/o indirizzi (organico dell’autonomia).

In caso non venisse accolta la richiesta di rinvio si propone di inserire all’art. 5 – norme transitorie e finali – il seguente comma a tutela dei docenti a tempo indeterminato e determinato in possesso di abilitazioni e titoli di studio di accesso alle classi di concorso previste dall’ordinamento di cui al DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni:

•“I docenti di ruolo titolari di insegnamenti attribuiti a una diversa classe di concorso dal DPR 19/2016 mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità e partecipano alla mobilità per lo stesso insegnamento anche qualora risultino perdenti posto”.

Il Consiglio auspica che la salvaguardia dei diritti acquisiti, tenuto conto delle difficoltà di confluenza delle Gae nelle classi unificate, venga disciplinata, con criteri oggettivi, praticabili e trasparenti. Gli stessi principi si applicano anche a coloro che sono inseriti in tutte le altre graduatorie utilizzate per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Titoli di accesso alle discipline artistiche.

Con riferimento ai diplomi accademici di II livello delle Accademie di Belle Arti e degli ISIA si rileva che in alcuni casi sono stati indicati titoli di accesso molto specifici nonché riconducibili a corsi di esclusiva attivazione territoriale, con conseguente esclusione di altri titoli di pari validità corrispondenti a denominazioni diverse.

Sarebbe opportuno garantire una elencazione dei titoli rilasciati negli indirizzi delle Accademie delle belle Arti e degli ISIA, il più possibile corrispondenti alle macro-aree afferenti alle discipline di insegnamento previste; a tal fine si auspica un ulteriore approfondimento anche con il Dipartimento per l’alta formazione.

Rispetto ad alcune specificità nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Per la classe di concorso A/70, le novità introdotte richiedono una entrata in vigore posticipata almeno all’a. s. 2019/2020 per dare tempo agli aspiranti al relativo insegnamento, di modificare il proprio piano di studi in quanto all’atto dell’iscrizione tale piano non prevedeva l’obbligo introdotto.

Tale posticipo risulta anche opportuno per evitare spiacevoli contenziosi che potrebbero vedere perdente l’amministrazione laddove si potesse dimostrare che non sia stato concesso il tempo necessario per adeguare il proprio curriculum professionale alle nuove specifiche prescrizioni formative.

Traendo spunto da quest’ultima riflessione, si propone che sia utilizzata la stessa misura anche negli altri casi in cui si sia verificato un cambiamento significativo nel peso e nella qualità dei CFU richiesti.

Per la classe di concorso A/71 è opportuno riconsiderare l’introduzione dell’obbligo di ventiquattro CFU in “Letteratura e Linguistica italiana”, lasciando inalterato l’attuale quadro dei crediti richiesti, in quanto i piani di studio prevalenti nei percorsi di studio in slavistica non prevedono tale quantità di crediti in tale settore scientifico disciplinare.

Quanto sopra segnalato non elimina il persistere di incongruenze nel D.P.R. 19/2016 in merito alle classi di concorso A/72, A/73, A/74 e A/75, così come già segnalato al Ministero dall’Ufficio Speciale ex legge 38/2001 art. 13 comma 1.

Rispetto alle norme di salvaguardia Nella colonna degli “indirizzi di studio” presente nella tabella “A”, allegata al D.M. oggetto di parere, ove compaiono norme di salvaguardia esplicitate in corrispondenza di opportuni richiami asteriscati, con dicitura «ad esaurimento limitatamente alla salvaguardia della titolarità», occorre aggiungere «nel limite del contingente orario costitutivo della cattedra», tanto per ragioni di equità e di merito.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime Parere favorevole a condizione che vengano accolte le osservazioni avanzate.

IL PRESIDENTE CSPI
Francesco Scrima