Di seguito alcune informazioni utili per i docenti che hanno ottenuto la mobilità 2023/24.
Rinviamo invece ad altri due articoli la trattazione dei vincoli per i docenti che hanno ottenuto la mobilità e la trattazione del contenzioso ex art. 17 del CCNI sia per i docenti che hanno ottenuto sia per quelli che non hanno ottenuto la mobilità.
1) Le tre fasi della mobilità ex art.6 CCNI.
La mobilità si colloca in tre fasi:
a) trasferimenti all’ interno del comune;
b) trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
c) trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale ( passaggi di cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, passaggi di ruolo).
Si ricorda che la mobilità relativa al punto c) sul 50% dei posti dopo la fase b) si realizza secondo le seguenti aliquote:
25% delle disponibilità è destinato ai trasferimenti interprovinciali, l’altro 25% alla mobilità professionale.
2) Sedi disponibili ( ex art.8 CCNI)
Si ricorda che non erano disponibili per la mobilità 23/24 i posti occupati dai docenti assunti con contratto a tempo determinato al 31.8.2023 a seguito di procedura straordinaria ex art.59 comma 4 del DL 73/2021 nonché a seguito del concorso straordinario bis ex art.59 comma 9 bis del DL 73/2021
( si veda il comma 9 art.1 OM 36 dell’1.3.2021).
I posti che nel corso dei movimenti si sono liberati per mobilità in uscita sono andati ad incrementare la mobilità in ingresso nei limiti delle percentuali del citato art.6 del CCNI.
In caso di posto dispari per la mobilità 23/24, questo è stato destinato alla mobilità, lo scorso anno fu destinato invece alle immissioni in ruolo 22/23.
I posti che si sono resi vacanti per dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc…) e che sono stati comunicati dopo il 27 aprile 2023 , termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti vacanti, non sono stati presi in considerazione nella mobilità 23/24.
Per i 23/24 i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune è stato disposto sul 75% dei posti disponibili.
3) Precedenze nei trasferimenti, non sono previste precedenze per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Si consulti attentamente l’art.13 del CCNI e le note 1), 2), 3, 4).
Si ricorda che a partire dai trasferimenti 23/24 la predenenza ex art.13 comma 1 punto IV, va applicata non tenendo più conto del referente unico nell’assistenza a tale scopo leggere anche il comma 10 art.1 dell’ OM 36/2023.
4) Lettura approfondita dei movimenti.
Per consultare i bollettini della mobilità 23/24 pubblicati dal MIM questa mattina anche ai fini di un eventuale contenzioso ex art 17 CCNI e per individuare altresì evenuali cointeressati consigliamo di leggere attentamente l’ordine con cui sono stati disposti i movimenti del personale docente secondo quanto puntualmente previsto dall’allegato 1 :
a) effettuazione prima fase da lettera A1 a lettera G;
b) effettuazione della seconda fase da lettera A a lettera H ter;
c) effettuazione della terza fase punto I) da lettera a) a lettera r e punto II) da lettera a) a lettera d).
5) Punteggio
Per il punteggio attribuito nella mobilità a domanda e d’ufficio consultare l’allegato 2 del CCNI , la tabella di cui al citato allegato, la premessa alle note della tabella e le note da 1) a 17).
6) Rinuncia al trasferimento e/o al passaggio.
Leggi anche: Mobilità docenti 2023/24: pubblicazione degli esiti, dove verificare il trasferimento?
Non si può rinunciare al trasferimento o al passaggio ottenuto questa mattina salvo per sopravventi motivi debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia restato vacante nel corso dei movimenti e che infine la rinuncia non incida sulle operazioni relative alla gestione dell’ Organico di Fatto 23/24 ( art.5 OM 36/2023).
Libero Tassella.
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