I trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo quest’anno faranno riferimento a una nuova tabella che trova il punto di maggiore novità nella rivalutazione del punteggio relativo al servizio di continuità didattica nella scuola di titolarità (non di servizio), è valutabile il servizio se prestato nell’attuale tipologia di posto o classe di concorso.
Salvo qualche piccolo dubbio di valutazione di tale servizio nelle graduatorie di istituto che ho segnalato lunedì scorso anche ai sindacati firmatari di contratto, qui parliamo del punteggio di continuità relativamente ai trasferimenti e ai passaggi.
Il numero degli anni di continuità va indicato nel modulo domanda, mentre va documentato conforme alla dichiarazione sotto la propria responsabilità di cui all’allegato F dell’ OM. Per ogni anno scolastico va indicata la durata dal…al….e la scuola di servizio. L’utilizzazione del perdente posto in altra scuola non interrompe la continuità.
NUOVA VALUTAZIONE
Il servizio di continuità potrà essere fruito se nella scuola si è prestato, escluso l’anno in corso, almeno un triennio di servizio continuativo.
Quindi i primi tre anni sono valutati 12 punti.
Il quarto e il quinto anno sono valutati 5 punti ad anno.
Dal sesto anno in poi (oltre il quinquennio) 6 punti.
Molti docenti cumulando il punteggio di continuità potranno finalmente ottenere quel trasferimento che per anni non hanno potuto ottenere, specialmente il passaggio di ruolo e di cattedra che è un movimento che si basa soprattutto sui punteggi e non sulle precedenze come i trasferimenti.
Ricordo che mentre l’utilizzazione non interrompe la continuità didattica, l’ Assegnazione Provvisoria si’.
Libero Tassella SBC.
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