Il personale docente coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovano nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, all’atto del trasferimento d’autorità o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, nelle operazioni di II e III fase i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima mostrata nel modulo domanda si riferisca al comune o distretto sub comunale trasferito nel quale è stato d’autorità il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
L’indicazione della sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola la mobilità.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’autorità del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dall’OM sulla mobilità nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.
Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall’OM per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
Libero Tassella SBC
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