Il lettore ci pone un quesito frequente in tema di mobilità annuale dei docenti: qual è la precedenza tra un’assegnazione provvisoria provinciale in altra classe di concorso e un trasferimento interprovinciale? Grazie al contratto collettivo nazionale, possiamo fornire una risposta chiara e affidabile.
Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, che consentono la mobilità annuale del personale scolastico, seguono una precisa sequenza operativa. Così stabilisce l’Allegato 1 del CCNI 2019-2022, valido anche per l’anno scolastico 2024/2025.
In sintesi, le operazioni provinciali hanno la precedenza su quelle interprovinciali. I punti 1-4 della sequenza riguardano i movimenti interni a una provincia, mentre i punti 5-6 quelli tra province diverse.
Pertanto, in risposta al quesito posto, l’assegnazione provvisoria provinciale su un’altra classe di concorso viene disposta prima di quella richiesta tra province. Il contratto collettivo nazionale, definendo chiaramente l’ordine delle operazioni, tutela il diritto alla mobilità dei docenti e permette di rispondere ai dubbi in modo univoco e trasparente.
Una precisazione importante riguarda poi l’inserimento del punto 6-bis, introdotto dall’intesa sindacale per l’anno in corso. Questo prevede la collocazione delle domande dei docenti assunti a tempo determinato dopo la fase 40 e prima della 41, relativa appunto ai movimenti interprovinciali. Un’ulteriore garanzia rispetto di tutte le legittime aspirazioni professionali del personale scolastico.
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