CISL-Scuola. I rappresentanti delle parti sociali e degli ordini e dei collegi professionali,sono stati convocati,ieri 5 settembre 2012, per una prima informativa sulle linee guida,previste dall’art.53 della Legge n.35 del 4 aprile scorso in materia di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale.
Il sottosegretario di Stato prof. Elena Ugolini ha illustrato il contenuto delle linee guida soffermandosi in particolare sulla costituzione dei poli tecnico-professionali e degli ITS.
POLI TECNICO-PROFESSIONALI
“I poli tecnico-professionali sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione”, fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; con sedi dedicate all’apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo modalità di “bottega a scuola” e “scuola impresa”.
I poli tecnico –professionali dovrebbero consentire di:
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creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
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qualificare nell’apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;
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favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio di abbandono e dispersione;
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promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
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promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello;
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favorire l’esperienza di formazione in alternanza;
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promuovere la formazione permanente e continua;
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creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
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attivare azioni di orientamento
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realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione;
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realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.
I Poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:
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l’individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell’I.T.S.. Nel primo triennio di applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli I.T.S. non è requisito vincolante per la costituzione del Polo;
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le risorse professionali dedicate;
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le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
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le risorse finanziarie allo scopo destinate.
Gli accordi di rete hanno la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la programmazione dei Poli tecnico-professionali è di competenza regionale.
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Gli organi statutari essenziali della Fondazione di partecipazione sono: l’Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il Presidente e la Giunta esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al Presidente, il Dirigente pro-tempore dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell’Ente Locale, individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata, la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla Fondazione.
A partire dalla programmazione territoriale dell’offerta formativa, nell’ambito della collaborazione istituzionale Regioni/ Ministeri si realizza la programmazione multiregionale degli I.T.S. per ambiti complessi, anche nella sinergia con altri programmi di intervento. Tale previsione dovrà essere contenuta in un piano nazionale da condividere mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
Le risorse stanziate sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006 sono assegnate agli Istituti Tecnici Superiori sulla base di:
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criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell’ accesso iniziale al Fondo;
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indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.