Quando si parla di permessi brevi per il personale scolastico, è fondamentale fare chiarezza sulle regole da seguire. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha fornito recentemente un importante orientamento a riguardo, che aiuta a comprendere meglio come calcolare correttamente questi permessi.
Innanzitutto, è bene ricordare che il CCNL Scuola del 2007 prevede che tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato possano usufruire di permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio. Per il personale docente, il limite massimo è di 2 ore di lezione.
Facciamo alcuni esempi pratici:
- Un docente con 5 ore di lezione giornaliera può chiedere fino a 2 ore di permesso
- Un docente con 3 ore di lezione può chiedere fino a 1 ora di permesso
- Un docente con 1 ora di lezione non può chiedere il permesso breve
L’ARAN ha inoltre chiarito un aspetto importante: per il calcolo dei permessi brevi, devono essere considerati solo le ore di lezione, mentre le “attività funzionali all’insegnamento” come la partecipazione al Collegio dei Docenti non concorrono al raggiungimento del limite giornaliero.
Questo significa che un docente potrebbe avere, ad esempio, 4 ore di lezione e 2 ore di attività collegiali nella stessa giornata. In questo caso, il permesso breve verrebbe calcolato solo sulle 4 ore di lezione, e non sull’intero orario di servizio.
È importante sottolineare che, entro 2 mesi dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, secondo le esigenze di servizio. Per il personale docente, il recupero avverrà prioritariamente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi.
In sintesi, la disciplina dei permessi brevi nel mondo della scuola prevede regole specifiche e dettagliate, che è fondamentale conoscere per una corretta gestione di questo istituto contrattuale. L’orientamento ARAN fornisce una preziosa guida per evitare errori e garantire il rispetto delle normative vigenti.
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