Dopo aver pubblicato la tabella relativa ai pensionamenti del 2018 ed evidenziato quali requisiti devono possedere i lavoratori del setto pubblico e del settore privato, continuiamo con il nostro approfondimento sul sistema pensionistico occupandoci del personale della scuola. Riportiamo così sul nostro portale la guida alla disciplina delle pensioni di tutto il personale della scuola. Tale guida è stata redatta da professore Rosario Cutrupia per conto della Gilda degli Insegnanti.
La riforma del sistema previdenziale, la c. d. riforma Fornero, introdotta con l’articolo 24 del DL 201/2011, convertito con la Legge 214/2011, ha ridotto la possibilità di accesso alla pensione di anzianità ed elevato l’età della vecchiaia, obbligando quanti non hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2011 a rimanere più a lungo in servizio.
Queste le attuali disposizioni in materia di pensionamento.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PRO-RATA
Dal 1° gennaio 2012 è stato esteso a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo, con il meccanismo del pro-rata.
Di fatto questa norma riguarda solo coloro che al 31/12/1995 hanno almeno 18 anni di contributi (corrispondenti a 34 anni al 31/12/2011). Essi subiscono una perdita limitata dato che sono calcolati con il metodo contributivo i pochi anni di servizio rimasti dall’1/1/2012 fino alla cessazione. Gli altri lavoratori già si trovano nel sistema contributivo puro o in quello misto: retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/1995 e contributivo per l’anzianità successiva.
Con l’estensione a tutti del metodo contributivo pro-rata non esiste più il limite dei 40 anni di contributi ai fini del calcolo della pensione.
LE NUOVE PENSIONI
Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità, previste dalla precedente normativa, sono sostituite dalla:
- PENSIONE DI VECCHIAIA;
- PENSIONE ANTICIPATA.
I requisiti per l’accesso alla “nuova” pensione di vecchiaia e a quella anticipata non interessano coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96, età più anzianità: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalla disciplina previdenziale vigente fino a tale data.
Questo personale avrebbe potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011 e vi ha rinunciato per propria scelta; mantiene pertanto, anche negli anni futuri, il diritto di accesso al trattamento di pensione sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti. Fermo restando che, ai fini del trattamento di pensione, si applicherà anche a loro il regime contributivo “pro-rata” per le anzianità maturate a decorrere dall’1/1/2012.
In definitiva, le regole di accesso al pensionamento introdotte dalla nuova riforma riguardano quanti acquisiscono il diritto dopo il 31/12/2011. La stessa riforma abolisce le quote ma anche la “finestra mobile” che, per il comparto scuola, era stata introdotta dalla Legge 148/2011.
I requisiti anagrafici e quelli contributivi, fissati per l’anno 2012, sono destinati ad essere innalzati, prima con cadenza triennale e poi con cadenza biennale, per essere adeguati all’incremento della speranza di vita.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Dal 1° gennaio 2012 , per i lavoratori dipendenti, uomini e donne, del settore pubblico e della scuola l’età della pensione di vecchiaia
- stata aumentata da 65 a 66 anni; inoltre, già a partire dal 2013, il questo limite minimo sarà adeguato all’aspettativa di vita.
L’accesso alla stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
LA PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata, acquisita per anzianità contributiva, sostituisce quelle di anzianità precedenti, consentendo di andare in pensione nel 2012 con almeno:
- 42 anni e 1 mese di contributi, per gli uomini;
- 41 anni e 1 mese, per le donne.
Nel 2013 e 2014 è previsto l’aumento di un ulteriore mese di anzianità, a cui si aggiunge già dal 2013 l’adeguamento alla speranza di vita.
Nelle tabelle 1 e 2 che seguono sono indicati i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata, considerando l’incremento periodico per l’adeguamento alla speranza di vita.
UOMINI
Decorrenza | PENSIONE DI | PENSIONE | Requisito | |
VECCHIAIA | ANTICIPATA | |||
trattamento di | raggiunto | |||
pensione | Età anagrafica | Anzianità contr.va | entro il | |
1/9/2012 | 66 anni | 42 anni e 1 mese | 31/12/2012 | |
1/9/2013 | 66 anni e 3 mesi | 42 anni e 5 mesi | 31/12/2013 | |
1/9/2014 | 66 anni e 3 mesi | 42 anni e 6 mesi | 31/12/2014 | |
1/9/2015 | 66 anni e 3 mesi | 42 anni e 6 mesi | 31/12/2015 | |
1/9/2016 | 66 anni e 7 mesi | 42 anni e 10 mesi | 31/12/2016 | |
1/9/2017 | 66 anni e 7 mesi | 42 anni e 10 mesi | 31/12/2017 | |
1/9/2018 | 66 anni e 7 mesi | 42 anni e 10 mesi | 31/12/2018 | |
1/9/2019 | 66 anni e 11 mesi | 43 anni e 2 mesi | 31/12/2019 | |
1/9/2020 | 66 anni e 11 mesi | 43 anni e 2 mesi | 31/12/2020 | |
1/9/2021 | 67 anni e 2 mesi | 43 anni e 5 mesi | 31/12/2021 | |
1/9/2022 | 67 anni e 2 mesi | 43 anni e 5 mesi | 31/12/2022 | |
1/9/2023 | 67 anni e 5 mesi | 43 anni e 8 mesi | 31/12/2023 | |
1/9/2024 | 67 anni e 5 mesi | 43 anni e 8 mesi | 31/12/2024 | |
1/9/2025 | 67 anni e 8 mesi | 43 anni e 11 mesi | 31/12/2025 | |
Tabella 1
NOTA: Dopo il 2020 l’adeguamento alla speranza di vita è stimato. Si osservi che, con riferimento al 31 agosto il requisito anagrafico o contributivo maturato può essere inferiore di 4 mesi.
DONNE
Decorrenza | PENSIONE DI | PENSIONE | Requisito | |
VECCHIAIA | ANTICIPATA | |||
trattamento di | raggiunto | |||
pensione | Età anagrafica | Anzianità contr.va | entro il | |
1/9/2012 | 66 anni | 41 anni e 1 mese | 31/12/2012 | |
1/9/2013 | 66 anni e 3 mesi | 41 anni e 5 mesi | 31/12/2013 | |
1/9/2014 | 66 anni e 3 mesi | 41 anni e 6 mesi | 31/12/2014 | |
1/9/2015 | 66 anni e 3 mesi | 41 anni e 6 mesi | 31/12/2015 | |
1/9/2016 | 66 anni e 7 mesi | 41 anni e 10 mesi | 31/12/2016 | |
1/9/2017 | 66 anni e 7 mesi | 41 anni e 10 mesi | 31/12/2017 | |
1/9/2018 | 66 anni e 7 mesi | 41 anni e 10 mesi | 31/12/2018 | |
1/9/2019 | 66 anni e 11 mesi | 42 anni e 2 mesi | 31/12/2019 | |
1/9/2020 | 66 anni e 11 mesi | 42 anni e 2 mesi | 31/12/2020 | |
1/9/2021 | 67 anni e 2 mesi | 42 anni e 5 mesi | 31/12/2021 | |
1/9/2022 | 67 anni e 2 mesi | 42 anni e 5 mesi | 31/12/2022 | |
1/9/2023 | 67 anni e 5 mesi | 42 anni e 8 mesi | 31/12/2023 | |
1/9/2024 | 67 anni e 5 mesi | 42 anni e 8 mesi | 31/12/2024 | |
1/9/2025 | 67 anni e 8 mesi | 42 anni e 11 mesi | 31/12/2025 | |
Tabella 2
NOTA: Dopo il 2020 l’adeguamento alla speranza di vita è stimato. Si osservi che, con riferimento al 31 agosto il requisito anagrafico o contributivo maturato può essere inferiore di 4 mesi.
PENSIONE ANTICIPATA prima dei 62 anni di età
Per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del 62° anno di età è prevista una riduzione dell’1% (lo 0,0833% mensile) per ogni anno di anticipo rispetto ai 62; la percentuale di riduzione
- elevata al 2% (lo 0,1667% mensile) per ogni altro anno di anticipo oltre i primi due.
La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo:
- sulla quota di pensione relativa all’anzianità posseduta al 31/12/2011, per coloro che hanno un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/1995;
- su quella dell’anzianità posseduta al 31/12/1995 per quanti hanno un’anzianità inferiore a 18 anni sempre alla suddetta data.
Fino al 2017, la riduzione non si applica se l’anzianità minima prevista è costituita da periodi di: effettivo servizio o lavoro, servizio di leva, astensione obbligatoria di maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria.
Sono utili ai fini del pensionamento, ma non sono assimilati ad effettivo servizio i riscatti di laurea e astensione facoltativa, le maggiorazioni, l’aspettativa retribuita, i permessi retribuiti, le giornate di sciopero, ecc. Di conseguenza, coloro che alla data di pensionamento non hanno compiuto i 62 anni di età e raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo periodi non equiparati al servizio effettivo, possono andare in pensione con l’applicazione della riduzione suddetta.
LA PENSIONE ANTICIPATA CON OPZIONE CONTRIBUTIVA
Fino al 31/12/2015, le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contribuzione e hanno un’età pari o superiore a 57 anni conseguono il diritto alla pensione optando per la liquidazione della stessa secondo il sistema di calcolo totalmente contributivo. Già dal 2013, il requisito anagrafico viene adeguato alla speranza di vita.
In questo caso, trova applicazione la “finestra mobile” introdotta dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 148/2011, che è disapplicata negli altri casi di pensionamento. Le donne possono accedere al pensionamento, con decorrenza 1° settembre, se raggiungono i requisiti previsti entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, se il diritto si acquisisce entro il 31/12/2013 il trattamento economico della pensione decorre dall’1/9/2014; se il diritto è acquisito nel 2014 la pensione decorre dall’1/9/2015.
L’ammontare della pensione calcolata con il sistema interamente contributivo, a causa dei diversi indicatori che devono essere considerati, è molto penalizzante.
Confronto tra pensione di vecchiaia e pensione con opzione contributiva
Consideriamo ora una docente di scuola media, nella classe stipendiale 28 e con un’anzianità contributiva di 36 anni e 10 mesi. Nella prima ipotesi, con un’età di 64 anni, la docente acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia. Nella seconda, con un’età di 58 anni e 6 mesi, la docente può accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo.
Come si può osservare nella tabella 3, la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo è pari al 70-71 per cento di quella calcolata con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo. In alcuni casi la perdita può risultare perfino maggiore.
Decorrenza pensione 1/9/2014
Tipo di | stipendio | anzianità | età | pensione mensile netta | ||
pensione | contributiva | |||||
di vecchiaia | € 1.925 | 36 anni e | 64 anni | da € 1.710 | ||
10 mesi | a € 1.750 | |||||
con opzione | € 1.925 | 36 anni e | 58 anni | da € 1.195 | ||
contributiva | 10 mesi | e 6 mesi | a € 1.240 | |||
Dati elaborati dal Dipartimento previdenza e pensioni della Federazione Gilda-Unams
Tabella 3
LA PENSIONE ANTICIPATA per i dipendenti “più giovani”
I lavoratori dipendenti, uomini e donne, che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 hanno diritto alla pensione calcolata totalmente con il metodo contributivo; essi potranno andare in pensione a 63 anni, a cui si aggiunge l’adeguamento alla speranza di vita, con almeno 20 anni di contributi di effettivo lavoro e a condizione che l’ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Con il requisito contributivo di 20 anni, l’accesso a questo tipo di pensione sarà possibile soltanto a partire dal 2017. Inoltre, considerando le retribuzioni del comparto scuola, l’importo della pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale si potrà raggiungere con 40 anni di contribuzione, per un collaboratore scolastico, e con 26 per un docente di scuola superiore.
Nella tabella 4 è indicata l’età minima per l’accesso alla pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo. Anche in questo caso l’età è incrementata per l’adeguamento alla speranza di vita.
Pensionamento dei dipendenti “più giovani”
Decorrenza | Età anagrafica minima | Requisito |
trattamento di | raggiunto | |
pensione | entro il | |
1/9/2012 | 63 anni | 31/12/2012 |
1/9/2013 | 63 anni e 3 mesi | 31/12/2013 |
1/9/2014 | 63 anni e 3 mesi | 31/12/2014 |
1/9/2015 | 63 anni e 3 mesi | 31/12/2015 |
1/9/2016 | 63 anni e 7 mesi | 31/12/2016 |
1/9/2017 | 63 anni e 7 mesi | 31/12/2017 |
1/9/2018 | 63 anni e 7 mesi | 31/12/2018 |
1/9/2019 | 63 anni e 11 mesi | 31/12/2019 |
1/9/2020 | 63 anni e 11 mesi | 31/12/2020 |
1/9/2021 | 64 anni e 2 mesi | 31/12/2021 |
1/9/2022 | 64 anni e 2 mesi | 31/12/2022 |
1/9/2023 | 64 anni e 5 mesi | 31/12/2023 |
1/9/2024 | 64 anni e 5 mesi | 31/12/2024 |
1/9/2025 | 64 anni e 8 mesi | 31/12/2025 |
Tabella 4
NOTA: Dopo il 2020 l’adeguamento alla speranza di vita è stimato.
IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2014
REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Può accedere al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2014:
- Il personale che entro il 31/12/2011 possedeva i requisiti previsti dalle norme vigenti fino a tale data.
- Il personale che entro il 31/12/2014 maturerà i requisiti previsti dalla riforma in vigore dall’1/1/2012.
- Il personale femminile che entro il 31/12/2013 ha un’età non inferiore a 57 anni e 3 mesi congiunti ad una contribuzione pari o superiore a 35 anni, a condizione che opti per il sistema di calcolo interamente contributivo.
- Il personale docente che, ai sensi del comma 20-bis dell’art. 14 della Legge 135/2012, si trova nelle condizioni di esubero per l’anno scolastico 2013-2014 e che non può essere utilizzato secondo i criteri stabiliti dal comma 17 – lett. a), b) e c) – dello stesso art. 14; a condizione che abbia maturato entro il 31/8/2012 i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione previsti dalle norme vigenti prima dell’attuale riforma Fornero.
- La disciplina previgente alla riforma Fornero interessa coloro che, entro il 31/12/2011, hanno maturato i seguenti requisiti:
- PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne (quelle nate prima dell’1/1//1951); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente all’1/1/1993).
- PENSIONE DI ANZIANITA’: almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione; inoltre, è indispensabile anche il raggiungimento della “quota 96” (età più anzianità) senza alcun arrotondamento. L’ulteriore anno necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione posseduti che eccedono i requisiti minimi di età e anzianità. Per esempio: 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi; ma anche 60 anni 4 mesi e 22 giorni di età e non meno di 35 anni 7 mesi e 8 giorni di contributi.
- PENSIONE DI ANZIANITA’: almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.
Coloro che hanno maturato questi requisiti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011. Pertanto, tali dipendenti, se ancora in servizio, mantengono il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le precedenti norme; e si applicherà anche il calcolo con il metodo contributivo per le anzianità maturate a decorrere dall’1/1/2012.
- Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, ma che raggiungerà i requisiti entro il 31/12/2014, le regole sono le seguenti:
- PENSIONE DI VECCHIAIA: 66 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 63 anni per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell’1/1/1993).
- PENSIONE ANTICIPATA: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi per gli uomini.
- Le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contributi e hanno almeno 57 anni di età (requisito anagrafico da adeguarsi, dall’1/1/2013, agli incrementi della speranza di vita) acquisiscono il diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo.
Se i requisiti minimi sono maturati dopo il 31/12/2011, per queste lavoratrici, il trattamento economico medesimo decorre 12 mesi dopo; in questo caso, infatti, rimane in vigore la “finestra mobile”. Conseguentemente, il diritto al trattamento di pensione decorre dall’1/9/2013 se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2012. Per questo tipo di pensione, il pagamento dell’indennità di buonuscita avverrà dopo 24 mesi la cessazione dal servizio.
- Le norme in vigore prima della riforma Fornero riguardano anche i docenti che si trovano nelle condizioni di esubero, non possono essere utilizzati in modo proficuo e sono in possesso al 31/8/2012 dei previgenti requisiti.
PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME
Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con la quota 96, e non hanno nel frattempo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni di età) o di massima anzianità contributiva (40 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente, possono chiedere, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione più part-time). La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la procedura “istanze on line”; in essa gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.
DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, DI PENSIONE
Per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di pensione, di trattenimento in servizio e per le eventuali revoche delle stesse, i termini sono fissati dal MIUR ed emanati tramite circolare nel periodo dicembre – gennaio di ogni anno scolastico.
Le istanze di CESSAZIONE DAL SERVIZIO si presentano esclusivamente mediante la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito internet del MIUR.
Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità.
Le domande di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Le domande di PENSIONE devono essere inviate direttamente all’INPS – gestione ex INPDAP, mediante:
- compilazione della domanda e trasmissione telematica attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato;
- compilazione della domanda “on line” accedendo al sito dell’INPS – gestione ex INPDAP, previa registrazione.
Tali procedure sono le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Per i dipendenti che, entro il 31/12/2011, erano in possesso dei requisiti previsti per il diritto alla pensione (sia di età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per la quota 96) non può trovare applicazione la nuova disciplina, neppure su opzione. Pertanto, anche negli anni successivi al 2011, tale personale, se ancora in servizio, dovrà essere collocato in pensione al compimento del 65° anno si età o al raggiungimento dei 40 anni di contributi, salvo trattenimento in servizio.
Il trattenimento in servizio del personale che ha raggiunto il suddetto limite di età o di anzianità dipende dalle valutazioni che l’amministrazione scolastica compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. Pertanto, l’accoglimento della domanda di trattenimento è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione.
Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni, indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età, quando si può accedere al trattamento di pensione con 5 anni di contributi.
STIPENDIO E PENSIONE
Considerato che l’importo della pensione dipende da alcuni fattori individuali e da indicatori statistici molto variabili, con buona approssimazione e con riferimento al 2014, nella tabella seguente sono indicati:
- lo stipendio mensile netto (escluse addizionali ed eventuali detrazioni);
- la pensione mensile netta (escluse addizionali ed eventuali detrazioni) per 40 anni di contribuzione;
- l’importo netto mensile per ogni anno di anzianità oltre il 40°;
- l’importo netto della buonuscita per ogni anno di servizio utile (compresi i riscatti).
posizione | pensione mensile | per ogni | |||
qualifica | stipendio | anno oltre | |||
stipendiale | (anzianità 40 anni) | ||||
i 40 | |||||
Docente | classe 35 | € 1.784 | € 1.690-1.730 | + € 28-31 | |
infanzia/primaria | |||||
classe 28 | € 1.858 | € 1.770-1.810 | + € 29-32 | ||
Docente media | |||||
classe 35 | € 1.925 | € 1.835-1.880 | + € 30-33 | ||
classe 28 | € 1.925 | € 1.835-1.880 | + € 30-33 | ||
Docente superiore | |||||
classe 35 | € 1.993 | € 1.905-1.950 | + € 32-35 | ||
Dati elaborati dal Dipartimento previdenza e pensioni della Federazione Gilda-Unams
PENSIONE DA SETTEMBRE 2014 IN SINTESI
Requisiti per l’accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie
TIPO DI CESSAZIONE | REQUISITI PER LA PENSIONE | |
PER ANZIANITA’ | Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di | |
(normativa previgente la riforma | contribuzione, 60 di età e la QUOTA 96. | |
Fornero) | A condizione che sommando i mesi e i | |
Personale che ha maturato la “QUOTA 96”, | giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi si | |
raggiunga la “quota 96”. | ||
senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011. | ||
Ad es.: 35 anni di contribuzione congiunti | ||
a 61 anni di età; oppure 36 anni di | ||
contribuzione congiunti 60 di età. | ||
PENSIONE ANTICIPATA | Anzianità contributiva da considerare al | |
INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ | 31/12/2014 | |
q Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità | In specifiche condizioni e qualora l’età sia | |
contributiva | inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione | |
q Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità | dell’importo della pensione. | |
contributiva | ||
PER VECCHIAIA | Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per | |
Personale con 66 anni e 3 mesi di età | il personale in servizio prima dell’1/1/1993. | |
considerati al 31/12/2014. | Requisito contributivo da considerare al | |
31/12/2014 | ||
PERSONALE FEMMINILE | Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per | |
PER VECCHIAIA | il personale in servizio prima dell’1/1/1993. | |
Donne nate prima dell’1/1 /1951 | Requisito contributivo da considerare al | |
31/12/2011 | ||
(almeno 64 anni di età entro il 31/12/2014) | ||
PERSONALE FEMMINILE | Almeno 35 anni di contribuzione, congiunti | |
CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA” | ad almeno 57 anni e 3 mesi di età. | |
Entrambi i requisiti raggiunti entro il | ||
Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di | ||
31/12/2013. | ||
età congiunti ad almeno 35 di contributi. | L’importo della pensione è ridotto in misura | |
considerevole | ||