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PAS Concorso Docenti 2019 – Diritti dei docenti senza 180×3

Al Ministro Bussetti Oggetto: lettera aperta Onorevole Ministro, le scriviamo per porre alla Sua attenzione la situazione dei precari senza 180×3 di servizio.

Siamo quei docenti di cui nessuno parla. Siamo precari come i nostri colleghi e abbiamo conseguito i 24 cfu come i (neo)laureati, per poter partecipare al concorso eppure, di noi, nessuno si preoccupa. Le notizie degli ultimi giorni relative al reclutamento docenti, non tengono minimamente conto della nostra situazione. Gli accordi presi con i sindacati in data 3 Giugno 2019 prevedono l’istituzione di un percorso abilitante per i docenti precari con 36 mesi di servizio, intesi come tre annualità, che vedrà la collaborazione tra Università e scuole nella costruzione del percorso formativo, sul modello del PAS 2013.

E’ stata discussa la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai percorsi riservati, in subordine rispetto ai precari con 36 mesi di servizio:
• ai docenti di ruolo che vogliono acquisire l’abilitazione in un’altra classe di concorso per cui hanno titolo ad insegnare
• ai laureati che hanno compiuto un percorso di dottorato di ricerca
• ai docenti che hanno maturato le tre annualità di servizio nell’ambito della Formazione Professionale insegnando nei bienni di assolvimento dell’obbligo scolastico
• ai docenti che sono in possesso del requisito delle tre annualità di servizio presso le scuole paritarie.

Capiamo perfettamente la necessità del Governo di voler stabilizzare i precari che per anni hanno portato avanti la scuola pubblica ma, con sgomento, ci rendiamo conto che coloro che non hanno potuto, non per merito, ma per un puro caso, raggiungere i 36 mesi di servizio saranno equiparati ai neolaureati e a tutti coloro che non hanno mai messo piede in una scuola. Ci accorgiamo che i laureati con dottorato potranno accedere al percorso abilitante mentre noi laureati e plurititolati con servizio non avremo questa opportunità. Noi docenti precari senza i 180×3 abbiamo conseguito i 24 cfu con sacrificio, siamo già lavoratori della scuola e diventeremo i futuri precari 180×3, già dal prossimo anno. Vorremmo porre in evidenza la disparità di trattamento che, se da un lato, agevola i precari storici dall’altra si dimentica dei “neo precari”.

Questa procedura che andrà in coda rispetto alle GAE, alle GM del concorso 2016 e alle GMR del concorso 2018, dovrà avere evidentemente un impianto solido dal punto di vista della tenuta costituzionale. Ed è proprio sulla tenuta costituzionale che vogliamo porre l’accento. Secondo alcune sentenze del consiglio di stato(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015 n. 4751) i vecchi decreti PAS sono stati oggetto di declaratoria di nullità sul computo del servizio prestato, in violazione: della Legge 124 del 3 maggio 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994- 1995.

Della legge 143 4 giugno 2004, (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 97 del 2004, recante Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005,nonché in materia di esami di Stato e di Università) che, nell’istituire corsi speciali abilitanti, ne dispone l’ammissione per quanti abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno 360 giorni “dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 2), cui sono seguiti, per “l’attivazione dei corsi speciali abilitanti” riservati al personale “…che abbia prestato 360 giorni di servizio”, i decreti ministeriali n. 21 e n. 85 del 2005.

A fronte di ciò nelle premesse del decreto ministeriale impugnato ( d.m. n. 58 del 2013), recante l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali, non risultano richiamate norme di fonte primaria o comunque idonee motivazioni alla base del diverso requisito di servizio richiesto, individuato (come sintetizzato nella parte in fatto della sentenza di primo grado) nel “precedente servizio di 540 giorni suddivisi in 3 anni scolastici da minimo 180 giorni ognuno”, essendo peraltro citata quale ultima legge precedente su fattispecie analoga la legge n. 143 del 2004 e relativi decreti applicativi.

Le ragioni della intervenuta modifica dei requisiti di servizio legittimanti la partecipazione ai percorsi abilitanti, oltre a non desumersi ex se da elementi di obiettiva ragionevolezza, non si rinviene neppure nelle disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, citato in particolare nelle premesse del d.m. qui impugnato, in quanto istitutivo dei percorsi abilitanti speciali (agli art. 15, commi 1-bis e seguenti) ed emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale <<…con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, …è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale…del personale docente…>>.

Pertanto, certi della Sua disponibilità a trovare una soluzione che tuteli i diritti di tutti i lavoratori della scuola e dei laureati con 24 cfu che vogliono concorrere per diventare insegnanti, in accordo con l’articolo 97 della Costituzione, chiediamo:

1) Accesso ai PAS per tutti i docenti che abbiano almeno un’annualità di servizio continuativo oppure
2) Accesso al PAS, ai soli fini abilitanti, per tutti i docenti che abbiano almeno un’annualità di servizio oppure
3) Istituzione di un percorso PAS biennale o annuale da attivare al raggiungimento dei requisiti Le nostre richieste sono frutto di un confronto fatto all’interno del gruppo “Concorso

Docenti 2019 – Diritti dei docenti senza 180×3”, un gruppo di docenti con servizio provenienti da tutte le parti di Italia.
In fede Gruppo “Concorso Docenti 2019 – Diritti dei docenti senza 180×3”

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