Il MIUR ha diramato oggi pomeriggio le disposizioni per calcolare gli organici del personale ATA per il prossimo anno scolastico 2012/2013.
Il decreto interministeriale contiene tutte le novità.
Le pubblichiamo suddivise per categoria.
Organico DSGA
il comma 70 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il posto di organico del profilo di Dsga deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600. In deroga, ne è previsto il mantenimento qualora ne abbiano almeno 400 purché le scuole stesse siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
La modifica apportata trova riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F” dello schema di decreto. L’applicazione delle disposizioni richiamate implica, quindi, che i dsga titolari nelle citate istituzioni scolastiche partecipino alla mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2012/2013.
Il citato comma 70 contempla, inoltre, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni il posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altre istituzioni scolastiche, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.
L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, come definito all’articolo 4.2. del decreto, non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione della conduzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, a mezzo di conferimento di specifico incarico, a DSGA titolare in altra scuola normodimensionata della provincia.
Come previsto ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 dello schema di decreto, la determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai DSGA di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL. esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
Di conseguenza, una volta definita la mobilità con impatto sull’organico di diritto, le SS.LL. provvederanno a formulare, a mezzo di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando altresì la scuola, tra le due abbinate, nella quale istituire il posto di DSGA. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a DSGA già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normodimensionata.
In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche nonchè della complessità organizzativa.
Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a DSGA di ruolo.
L’alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a DSGA di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa rispetto all’obbietivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.
Ancorchè istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all’abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA, da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.
Detto contingente è pertanto separato rispetto all’insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.
Ne consegue che a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell’organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l’istituzione del posto di DSGA.
Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell’organico di diritto del profilo di DSGA sarà disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcun scomputo o compensazione a detrimento dell’organico degli altri profili professionali.
I dati relativi devono, altresì, essere trasmessi al Sistema informativo del Ministero, secondo tempi e modalità definiti in apposita nota tecnica di imminente diramazione.
Nelle province nelle quali l’applicazione del comma 70 dell’articolo 4 della legge 183/2011 ingenera DSGA in eccedenza rispetto all’organico di diritto 2012/2013, nei limiti del riassorbimento dello stesso soprannumero, il DSGA soprannumerario rimane utilizzato nella scuola, sottodimensionata, di titolarità dell’anno scolastico 2011/2012. Tale prescrizione è contenuta nella ipotesi di utilizzazione del personale per il 2012/2013, in via di certificazione.
Itp in soprannumero – accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 del’articolo 4 della legge 183/2011 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito territoriale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, prevista per il 26 luglio p.v., verifica il numero degli ITP in soprannumero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratte dal numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero. A conclusione della mobilità ATA, l’ITP in soprannumero presta servizio per, l’a.s. 2012/2013, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della permanenza dell’accantonamento del posto di assistente tecnico dell’area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’ITP, incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Per disporre l’accantonamento, si utilizza la medesima modalità attualmente prevista per gli assistenti tecnici dell’area AR99.
adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto
ad integrazione delle disposizioni contenute nel decreto relativo all’anno scolastico 2011/2012 si richiama quanto innanzi indicato in merito alla determinazione dell’organico di DSGA e, quindi, sulla necessità che in tale fase vengano istituiti i posti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate.
Si richiama ancora la cortese attenzione delle SS.LL. sulla esigenza che sia il piano provinciale per la istituzione dei posti di DSGA per le scuole sottodimensionate che lo stesso adeguamento all’organico di diritto siano legittimati da appositi decreti direttoriali, da inviare con cortese, massima urgenza a questa Direzione Generale – Uff. V
Tenuto conto del sostanziale rinvio operato con l’odierno schema di decreto a quello relativo all’a.s. 2011/2012, si ritiene utile riproporre, opportunamente adeguate, talune delle indicazioni operative già formulate con nota 1° giugno 2011, n. 4638, in occasione della disciplina, di analogo contesto, dello scorso anno.
Dotazione nazionale e dotazioni regionali
La ripartizione a livello regionale delle dotazioni è stata effettuata tenendo conto delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati Indicatori sono state tenute in debita considerazione le particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché le condizioni dell’edilizia scolastica
Ripartizione dei contingenti
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero comunque pari alla differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall’applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell’organico di diritto.
Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL, per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Al provvedimento sono, altresì, allegate ulteriori tabelle (B, C, D) nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.
I posti da attivare in ambito provinciale devono, quindi, essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere superati, ancorché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area contrattuale.
Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.
Organico di istituto
Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento approvato con dpr 119/2009.
Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell’organico 2012/2013 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo.
In particolare, si evidenzia che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella “A” allegata al decreto.
Gestione comune di funzioni e servizi
Con l’articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili.
Terziarizzazione dei servizi
Con il Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2008 al Direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all’utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d’appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche.
L’affidamento dei servizi a personale esterno all’Amministrazione è caratterizzato quindi dalla formulazione, da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l’impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede a carattere cogente il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e comunque ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.
Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.
Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.
Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2011/2012. Nella tabella “E”, allegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.
Nel decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all’affidamento in appalto di incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.
Si evidenzia poi che per la puntuale determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al dirigente scolastico, di procedere all’accantonamento esattamente in misura corrispondente, in quanto è possibile indicare l’eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili.
All’Ambito territoriale spetta poi, su delega del Direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario conseguente al maggior accantonamento.
Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l’utilizzo del personale estraneo all’Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.
Assistenti tecnici
Ad integrazione di quanto innanzi indicato in merito all’accantonamento di posti in presenza di ITP in soprannumero si precisa:
Per il prossimo anno, sono stati confermati i contingenti regionali del 2011/2012, al fine di consentire direttamente alle SS.LL. le variazioni ritenute opportune, per effetto di eventuali, significative variazioni nell’ambito dell’assetto provinciale.
Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, semprechè non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica.
Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all’attuazione dell’autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.
Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto
Non è contemplata l’attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d’anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione, all’atto della determinazione dell’organico di diritto.
Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.
Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni vigenti.