NUOVO PEI – ELEMENTI CHE PERMANGONO DOPO SENTENZA TAR

Nuovo PEI in seguito alla sentenza del TAR, cosa devono sapere i docenti di sostegno, le famiglie, la scuola e tutte le figure che operano per garantire l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità?

Di seguito proponiamo il lavoro della Regione Piemonte, in calce all’articolo trovate il link che vi permetterà di scaricarlo, il consiglio è di farlo.

Mentre qui trovate le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

TUTTI I DOCENTI DELL’ALUNNO/A CON DISABILITÀ SONO COMPONENTI DEL GLO

Art. 9, comma 10, del Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii.
“Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilita’, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.”

IL PEI È APPROVATO DAL GLO

Art. 7, comma 2, lett. a) del Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii. “Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9.”

IL GLO PROPONE, TRAMITE IL PEI, LE RISORSE NECESSARIE PER L’INCLUSIONE

Art. 7, comma 2, lett. d) del Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii. “Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3.”

IL PEI DEVE ESSERE REDATTO, DI NORMA, ENTRO IL 31 OTTOBRE E VA PERIODICAMENTE VERIFICATO

Art. 7, comma 2, lett. d) del Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii. “Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;” Art. 7, comma 2, lett. h) del Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii. “Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.”

IL PEI DECLINA GLI OBIETTIVI DI TUTTE LE DISCIPLINE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Art. 9, comma 1, del DPR 122/2009 “La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.”

PEI DIFFERENZIATO / OBIETTIVI MINIMI

Art. 15, comma 5, dell’OM 90/2001 “Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13”

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