Nell’ambito dell’attuale panorama educativo italiano, si annuncia una significativa novità per i docenti neoassunti in ruolo che sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.
Questi insegnanti avranno l’opportunità di partecipare al prossimo concorso scuola secondaria e, se idonei, potranno accettare una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato nella regione di loro preferenza.
Prima di esplorare le implicazioni di questa importante notizia, è essenziale comprenderne i requisiti di partecipazione ai prossimi concorsi scolastici di primo e secondo grado e le procedure concorsuali che verranno adottate, sia durante la fase transitoria che in quella successiva, nell’ambito della riforma del reclutamento, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 59/2017, modificato dal DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL n. 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha già elaborato il regolamento per i concorsi scolastici, che copriranno sia i posti comuni che quelli di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. In un’ottica di transizione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di reclutamento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Decreto Ministeriale prevede due procedure concorsuali che caratterizzeranno la fase transitoria, attualmente programmata fino al 31 dicembre 2024.
Le due fasi concorsuali sono le seguenti:
Fase Transitoria:
Prova scritta (con domande a risposta multipla).
Prova orale.
Valutazione dei titoli.
Dopo la Fase Transitoria:
Eventuale preselettiva (con domande a risposta multipla) o diretta prova scritta (con domande a risposta multipla o aperta, a seconda della preselettiva).
Prova orale.
Valutazione dei titoli.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione alla prima procedura durante la fase transitoria, che saranno anche validi quando il sistema diventerà permanente, i docenti possono partecipare se soddisfano uno dei seguenti criteri:
Posti Comuni:
Laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione (requisito richiesto anche a regime).
Diploma per l’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) della tabella B del DPR 19/2016 o abilitazione (requisito valido fino al 31 dicembre 2024).
Laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso (requisito richiesto anche a regime).
Laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU (crediti formativi universitari, requisito valido fino al 31 dicembre 2024).
Posti di Sostegno:
Titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto (anche con riserva in attesa del riconoscimento).
Per quanto riguarda la seconda procedura durante la fase transitoria, alla quale potranno partecipare gli aspiranti con i requisiti di cui sopra, si aggiungeranno coloro in possesso di un titolo di studio e 30 CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) del percorso universitario e accademico abilitante (fino al 31 dicembre 2024). Questi ultimi aspiranti potranno partecipare al concorso anche con riserva, a condizione che si iscrivano al percorso universitario e accademico abilitante entro il termine di presentazione delle istanze e non abbiano ancora completato i 30 CFU/CFA richiesti.
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