Il 2018 per il personale ATA inizia con una buona notizia. La legge di Bilancio, un tempo si usava chiamarla legge Finanziaria, porta una novità significativa per il personale Ausiliario Tecnico Amministrativo. E’ l’articolo 1 al comma 602 della legge che mette fine ad uno dei provvedimenti che più di tutti ha fatto discutere, la sostituzione del personale ATA assente.
Da adesso in avanti le scuole potranno nominare i supplenti per coprire le assenze brevi o saltuarie di tale personale, ma non per tutti. Infatti la legge restituisce dignità solo ad una parte degli #ATA, in particolare gli assistenti amministrativi e il personale tecnico, restano fuori gli operatori scolastici (ex bidelli) che possono essere sostituiti nei primi 7 giorni di assenza, come previsto dalla circolare ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015.
Sostituzione del personale ATA assente
Le scuole potranno nominare il supplente per le assenze dal lavoro che superano il trentesimo giorno, in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014 nota a tutti come legge stabilità 2015. Tale personale dovrà essere individuato dalle vecchie graduatorie ATA, ovvero quelle che dovevano scadere il 30 giugno del 2017, ma che a causa dei ritardi delle scuole nello stilare i nuovi elenchi resteranno in vigore fino al 30 giugno del 2018.