Il passaggio da una tipologia di insegnamento all’altra, come dal sostegno al posto comune, non dà alcuna precedenza ai docenti neppure nella scuola dove si è già titolari. È quanto emerge dall’analisi delle norme contrattuali da parte della nostra redazione, a seguito di una segnalazione pervenuta.
La lettrice, docente di sostegno dal 2013 nello stesso istituto, vorrebbe richiedere il trasferimento sul posto comune proprio nella sua scuola di titolarità. Tuttavia, essendoci posti disponibili, teme di non ottenere la precedenza nonostante gli anni di anzianità maturati.
Dagli articoli del CCNI sulla mobilità non emerge alcuna clausola che favorisca i docenti che richiedono il passaggio di ruolo all’interno della stessa scuola. Nel caso specifico del passaggio da sostegno a posto comune, il docente partecipa al movimento provinciale in base al proprio punteggio, senza precedenze particolari.
Anche nell’ipotesi in cui si liberasse un posto comune proprio nella scuola di titolarità, precedenza avrebbe il collega dichiarato in soprannumero che potrebbe rientrare con domanda condizionata. Solo in subordine verrebbe valutata l’eventuale domanda della lettrice sulla base dei rispettivi punteggi.
Pertanto, non esistono corsie preferenziali e il passaggio da una tipologia all’altra di insegnamento impone di confrontarsi lealmente con tutti i docenti in graduatoria, anche nel caso di richiesta nella propria scuola.
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