Il modello A2Bis è il modello che più di tutti sta generando confusione fra i precari, vediamo chi deve compilarlo
Dopo aver spiegato nel dettaglio la compilazione del modello A1, che ricordiamo spetta agli abilitati all’insegnamento, e del modello A2 che si riferisce ai nuovi inserimenti e all’aggiornamento di chi era già iscritto, procediamo con l’ultimo modello, il modello A2bis.
Questo modello è riservato agli aspiranti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti. Vale a dire che chi era già iscritto alle graduatorie di istituto di terza fascia e nel frattempo ha conseguito altri titoli che permettono l’accesso a nuove classi di concorso o si sono abilitati in una di quest’ultime devono compilare il modello A2bis.
A chiarirlo meglio sono le avvertenze che precedono il modello: “Il mod. A2/bis, di cui al Decreto Ministeriale di aggiornamento triennale per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (di seguito denominato Decreto) viene utilizzato per presentare domanda di inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per insegnamenti per i quali l’aspirante non è abilitato ed è fornito del relativo titolo di studio di accesso, nei casi in cui l’aspirante presenti domanda, nella medesima terza fascia, sia per insegnamenti di nuova inclusione che per insegnamenti in cui era già presente nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.
Quali servizi vanno indicati nella sezione B1?
L’aspirante indica tutti gli insegnamenti nella sez. B1, apponendo accanto a ciascuno la sigla “N.I.” (nuova inclusione), se per tale insegnamento non figurava già in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, e la sigla “P.I.” (precedente inclusione), se per tale insegnamento era già incluso nella III fascia delle graduatorie del predetto triennio.
Dove va indicato il punteggio della nuova inclusione?
Per gli insegnamenti di nuova inclusione si provvede alla definizione del punteggio spettante per ciascuna graduatoria e a tal fine l’aspirante indica, utilizzando le relative pagine per ciascuna graduatoria nelle apposite sez. A, B, C, D, E ed F, il titolo d’accesso e tutti i titoli culturali e di servizio posseduti, valutabili ai sensi della prescritta tabella B. Sono trattati come insegnamenti di nuova inclusione anche l’inserimento nella nuove classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 istituite con D.P.R. 19/2016 e di cui al D.M. 259/2017 per gli aspiranti che nel precedente triennio avevano compilato il modello B1 per l’inserimento nelle graduatorie dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di cui all’all. E al D.P.R. 89/2010.
Il punteggio maturato nel triennio precedente dove va indicato?
Per gli insegnamenti di precedente inclusione la procedura prevede, invece, l’attribuzione del punteggio maturato nelle precedenti graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 e il suo eventuale aggiornamento mediante la valutazione dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 23.06.2014, ovvero mai presentati alla scuola di precedente gestione della domanda.
Ai fini di cui sopra, l’aspirante compila la/le dichiarazioni di cui alla sez. B3 indicando il punteggio con cui risultava incluso nelle precedenti graduatorie d’istituto di III fascia e compila, utilizzando le relative pagine per ciascuna graduatoria, le sez. B, C, D ed E, indicando i soli titoli valutabili per l’eventuale ulteriore aggiornamento del punteggio.
Ai fini di una corretta valutazione, si invitano gli aspiranti a leggere attentamente le note riportate in calce al modello, mentre per le ultime notizie relative l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017/2020, invitiamo i nostri lettori a continuare a seguire InformazioneScuola.it