Il MIUR, su richiesta dei sindacati, ha inviato agli USR e ATP un chiarimento in merito alla mobilità dei DSGA che lo scorso anno (ovvero per l’a.s. 2012-2013) sono diventati perdenti posto in quanto titolari su scuole sottodimensionate.
Queste scuole, ai fini della mobilità per il prossimo anno 2013/2014, non sono più esprimibili ai fini dell’esercizio del diritto al rientro con precedenza negli 8 anni successivi (art. 7 c. 1 punto II del Ccni). Il chiarimento del MIUR su questo punto, precisa che se la scuola non più sede di titolarità per il DSGA è stata “dimensionata” per il 2013/2014, allora il DSGA potrà esprimere una delle scuole di quel “singolo dimensionamento” (art. 47 c. 7 del Ccni). Nel caso invece in cui la scuola sia rimasta, ma non più esprimibile, allora il DSGA potrà indicare ai fini del diritto al “rientro con precedenza” un’altra scuola, a sua scelta, dello stesso comune (o comune viciniore nel caso in cui nello stesso non ci siano altre scuole esprimibili). FLC CGIL
- nota 5380 del 30 maggio 2013 chiarimento mobilita dsga 2013